Art. 4. 
                           G a r a n z i e 
 
  1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste
dal codice civile e da privilegio  speciale,  da  costituire  con  le
stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche  del  privilegio
di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  1°
novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  1°  ottobre  1947,  n.
1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
 
          Nota all'art. 4: 
              - L'art. 7 del decreto legislativo  luogotenenziale  1o
          novembre  1944,  n.  367  (Provvidenze  per  agevolare   il
          riassetto della vita civile e la  ripresa  economica  della
          Nazione),  come  sostituito   dall'art.   3   del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  1o  ottobre
          1947, n. 1075, e' il seguente: 
              "Art. 7. -  Salvo  altre  eventuali  garanzie  reali  o
          personali, il  credito  derivante  dal  finanziamento,  sia
          durante il periodo della anticipazione che  del  successivo
          consolidamento,  ha  privilegio   sugli   immobili,   sugli
          impianti,  sulle  concessioni,  comprese  quelle  minerarie
          (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma  delle  leggi
          speciali) e  su  ogni  loro  pertinenza,  sui  brevetti  di
          invenzione  industriale,   sui   macchinari   ed   utensili
          dell'azienda  finanziata,   comunque   destinati   al   suo
          funzionamento ed  esercizio,  nonche'  sulle  somme  dovute
          all'azienda stessa dallo  Stato  per  il  risarcimento  dei
          danni di guerra. 
              Il suddetto privilegio puo' essere esercitato anche nei
          confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
          che sono oggetto di tale  privilegio  dopo  la  data  della
          formalita' di annotazione stabilita nei  commi  successivi.
          Esso e' preferito ad ogni altro  titolo  di  prelazione  da
          qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio  per
          le spese di  giustizia,  ma  non  prevale  sui  diritti  di
          prelazione  derivanti  da  privilegi,  pegni   o   ipoteche
          preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i
          quali conservano la loro priorita' rispetto  al  privilegio
          anzidetto. 
              Il privilegio di cui sopra sara' annotato, a  richiesta
          dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo  gli
          emolumenti  spettanti  ai  conservatori  dei  registri)  in
          apposito  registro   presso   gli   uffici   dei   registri
          immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in  relazione
          alla localita' in cui si trovano i beni e nel  registro  di
          cui all'art. 1524 del codice  civile  presso  il  tribunale
          competente, sempre in relazione alla localita'  in  cui  si
          trovano i beni. 
              Di detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante
          inserzione nel Foglio degli annunzi legali della  provincia
          in cui sono situati i beni. 
              I  suddetti   annotamenti   e   pubblicazioni   saranno
          effettuati anche presso  gli  uffici  e  nel  Foglio  degli
          annunzi legali  della  circoscrizione  nella  quale  ha  la
          propria   sede   l'azienda   mutuataria   all'epoca   della
          stipulazione del mutuo. 
              Il privilegio relativo ai brevetti  per  le  invenzioni
          industriali sara' trascritto nel registro dei  brevetti  di
          cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939,  n.
          1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo. 
              Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o
          con successiva determinazione del Ministro  per  il  tesoro
          puo' essere consentito che  il  suddetto  privilegio  venga
          limitato a determinati beni o gruppi di beni  dell'azienda,
          ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste  garanzie
          si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli
          effetti di cui all'art. 9 del presente decreto. 
              Qualora nei confronti della stessa azienda siano  fatte
          piu'  annotazioni  di  privilegio  ai  sensi  del  presente
          articolo, l'ordine di priorita' tra le  rispettive  ragioni
          e' determinato dalla data delle annotazioni  medesime.  Per
          quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda
          finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita'  fra  piu'
          ragioni assistite dal privilegio anzidetto  e'  determinato
          dalla  data  di  stipulazione   dei   rispetivi   atti   di
          finanziamento".