Art. 3.
Direzione degli istituti penitenziari   e   dei  centri  di  servizio
                               sociale
  1.  Alla  direzione  degli  istituti  penitenziari  e dei centri di
servizio   sociale   e'   preposto  personale  dei  rispettivi  ruoli
dell'amministrazione  penitenziaria  individuato  secondo  la vigente
normativa.
  2.  Il  direttore  dell'istituto  e  quello  del centro di servizio
sociale   esercitano  i  poteri  attinenti  alla  organizzazione,  al
coordinamento  ed  al  controllo  dello  svolgimento  delle attivita'
dell'istituto  o  del  servizio;  decidono  le  iniziative  idonee ad
assicurare  lo  svolgimento dei programmi negli istituti, nonche' gli
interventi   all'esterno;   impartiscono   direttive  agli  operatori
penitenziari,  anche  non  appartenenti  all'amministrazione  i quali
svolgono  i  compiti  loro  affidati con l'autonomia professionale di
competenza.
  3.  Il  direttore  dell'istituto  e  quello  del centro di servizio
sociale   rispondono   dell'esercizio   delle  loro  attribuzioni  al
provveditore   regionale   e   al  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria.