Art. 4.
            Integrazione e coordinamento degli interventi
  1. Alle attivita' di trattamento svolte negli istituti e dai centri
di  servizio  sociale  partecipano  tutti gli operatori penitenziari,
secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore
professionale  o  volontario devono contribuire alla realizzazione di
una  positiva  atmosfera  di  relazioni  umane  e  svolgersi  in  una
prospettiva di integrazioni e collaborazione.
  2.  A  tal  fine,  gli istituti penitenziari e i centri di servizio
sociali  dislocati  in  ciascun  ambito  regionale,  costituiscono un
complesso  operativo  unitario,  i  cui  programmi sono organizzati e
svolti  con  riferimento  alle  risorse  della  comunita'  locale;  i
direttori  degli  istituti  e dei centri di servizio sociale indicono
apposite e periodiche conferenze di servizio.
  3.   Il   Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria  ed  i
provveditori   regionali   adottano   le   opportune  iniziative  per
promuovere  il  coordinamento  operativo  rispettivamente  a  livello
nazionale e regionale.