Art. 5.
Vigilanza del magistrato di sorveglianza  sulla  organizzazione degli
                              istituti
  1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni
di  vigilanza,  assume,  a  mezzo  di  visite e di colloqui e, quando
occorre,   di   visione  di  documenti,  dirette  informazioni  sullo
svolgimento  dei  vari  servizi  dell'istituto  e sul trattamento dei
detenuti e degli internati.