Art. 5.
Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli
istituti
1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando
occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo
svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei
detenuti e degli internati.