Art. 2.
        (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
                 Incarichi di funzioni dirigenziali)

   1.  Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  febbraio 1999, n. 150, concernenti
l'istituzione  del  ruolo  unico  dei dirigenti delle amministrazioni
dello  Stato,  non  si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
   2.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  anche  di  livello
generale  degli  uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto
individuale   successivamente  stipulato  stabilisce  il  trattamento
economico  onnicomprensivo  ai  sensi  dell'articolo  24  del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16
del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno
durata  non  inferiore  a  due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo.
   3.  Per  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, l'incarico di
funzioni   dirigenziali   generali  e'  conferito  nei  limiti  delle
disponibilita'   di   organico,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del  Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa
tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   4.  Ferme  restando le disposizioni di cui al contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  area  di  contrattazione per il
personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  5  e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dai decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.
   5.  Le  funzioni  vicarie,  in  caso  di assenza o impedimento del
direttore  generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
sono  svolte  dal  dirigente  generale di pari livello titolare delle
funzioni  di  ispettore  generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  23  del  decreto legislativo n.
          29/1993  (per  l'argomento  vedasi  nelle note all'art. 1),
          come  modificato  dal decreto legislativo n. 80/1998, e, da
          ultimo  dal  decreto  legislativo  n.  387/1998  (Ulteriori
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          80) e' il seguente:
              "Art.   23   (Ruolo  unico  dei  dirigenti).  -  1.  E'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          il  ruolo  unico  dei dirigenti delle amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, articolato in due
          fasce.  La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
          trattamento  economico  e,  limitatamente a quanto previsto
          dall'art.  19,  ai fini del conferimento degli incarichi di
          dirigenza generale.
              2.  Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in
          sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
          generali  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma  3  e,  successivamente,  i
          dirigenti   della  seconda  fascia  che  abbiano  ricoperto
          incarichi  di  direzione di uffici dirigenziali generali ai
          sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni,
          senza  essere  incorsi  nelle misure previste dall'art. 21,
          comma  2,  per  le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
          Nella  seconda  fascia sono inseriti gli altri dirigenti in
          servizio   alla  medesima  data  e  i  dirigenti  reclutati
          attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
              3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di costituzione e
          tenuta  del ruolo unico, articolato in modo da garantire la
          necessaria  specificita' tecnica. Il regolamento disciplina
          altresi'  le  modalita'  di  elezione  del  componente  del
          comitato  di  garanti  di  cui  all'art.  21,  comma  3. Il
          regolamento  disciplina  inoltre  le  procedure,  anche  di
          carattere   finanziario,  per  la  gestione  del  personale
          dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune
          forme   di   collegamento   con  le  altre  amministrazioni
          interessate,
              4.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri cura una
          banca  dati  informatica  contenente  i  dati curricolari e
          professionali  di  ciascun dirigente, al fine di promuovere
          la  mobilita'  e  l'interscambio professionale degli stessi
          fra  amministrazioni  statali,  amministrazioni  centrali e
          locali,  organismi  ed  enti  internazionali  e dell'Unione
          europea".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio  1999,  n.  150,  reca: "Regolamento recante la
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti".
              - Il  testo  dell'art.  24  del  decreto legislativo n.
          29/1993,   come   modificato   dall'art.   16  del  decreto
          legislativo n. 80/1998 e' il seguente:
              "Art.  24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
          contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
          che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
          funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La
          graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del
          trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 3,
          con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
          e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le
          altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
          l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
          finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  dell'art. 19, con
          contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi.
              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato  dal  comma  4  dell'art.  2,  la  retribuzione e'
          determinata  ai  sensi  dei  commi  5 e 7 dell'art. 2 della
          legge 6 marzo 1992, n. 216.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in
          caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del  trattamento
          economico   del   restante  personale  dirigente  civile  e
          militare  non contrattualizzato con il trattamento previsto
          dai  contratti  collettivi  nazionali  per  i dirigenti del
          comparto    Ministeri,   tenendo   conto   dei   rispettivi
          trattamenti   economici   complessivi  e  degli  incrementi
          comunque  determinatisi  a  partire  dal febbraio  1993,  e
          secondo  i  criteri  indicati  nell'art.  1, comma 2, della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  2,  comma 5, sono assegnati alle Universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          Universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          Universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          di    progetti    e   programmi   dell'Unione   europea   e
          internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
          dirigenti  del  ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel
          trattamento   economico   attribuito  ai  sensi  dei  commi
          precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
              9.  Una  quota  pari  al  10 per cento delle risorse di
          ciascun  fondo  confluisce  in un apposito fondo costituito
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          predette  quote  sono  ridistribuite  tra i fondi di cui al
          comma   8,   secondo  criteri  diretti  ad  armonizzare  la
          quantita' di risorse disponibili".
              - Il  testo  dell'art.  19,  commi 1, 5 e 7 del decreto
          legislativo   n.   29/1993,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo   n.  80/1998  e  dal  decreto  legislativo  n.
          387/1998 e' il seguente:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad  incarichi diversi non si applica l'art. 2103
          del codice civile.
              2 - 4. (Omissis).
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6. (Omissis).
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8 - 12. (Omissis)".