Art. 3.
   (Commissione  medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali)

   1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti
per  l'accesso  ai  profili  dell'area  operativa  tecnica  del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco e' composta da un dirigente dei ruoli
sanitari  del  Ministero  dell'interno,  o  di  altra Amministrazione
pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro
medici.  La  Commissione  puo'  essere  integrata,  nei  limiti degli
ordinari  stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due
componenti  per  accertamenti  sanitari  di  natura specialistica. E'
abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio
1961,  n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge
5 dicembre 1988, n. 521.
   2.  Qualora  il  numero  dei  candidati,  nei  confronti dei quali
occorre  procedere  agli  accertamenti  di  cui  al  comma 1, risulti
superiore   alle   500   unita',   possono   essere   nominate   piu'
sottocommissioni,  unico  restando  il  presidente,  a ciascuna delle
quali sono assegnati non meno di 250 candidati..
   3.  Le  norme  di  cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile,
anche  ai  concorsi  in  via  di espletamento alla data di entrata in
vigore della presente legge..
 
          Nota all'art. 3:
              - La  legge  n. 469/1961, reca: Ordinamento dei servizi
          antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
          giuridico   e   trattamento  economico  del  personale  dei
          sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del Corpo nazionale
          dei  vigili  del fuoco, come sostituito dall'art. 11, comma
          2,  della  legge n. 521/1988 (Misure di potenziamento delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco).