Art. 4. (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari) 1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: "essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario". 2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresi' individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia. 3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalita' e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.. 4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite e' fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma e' disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti: a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto; b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228; c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2. 6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 e' elaborata sulla base di criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.. 7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.. 8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed e' loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 7, ultimo comma, primo periodo della legge n. 1570/1941, e successive modificazioni (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), come modificato dalla presente legge: "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali recolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411/1987 come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 233/1993, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il testo del decreto del Ministro dell'interno n. 228/1993, vedasi nelle note all'art. 1.