Art. 4.
            (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)

   1.  All'articolo  7,  ultimo  comma, primo periodo, della legge 27
dicembre  1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: "essi
debbono  essere  in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco" sono sostituite dalle
seguenti:  "con  regolamento  adottato  dal Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  della difesa, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono stabiliti i
requisiti  necessari  e  le  modalita'  per  l'arruolamento nel Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in  qualita' di vigile volontario
ausiliario".
   2.  Con  regolamento  adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
vengono  altresi'  individuate, in analogia con quelle previste dalla
contrattazione   collettiva  per  i  vigili  del  fuoco  in  servizio
permanente  e  fatti  salvi  i  limiti di compatibilita', le sanzioni
disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui
comminazione  comporta  l'esclusione  dal  trattenimento in servizio,
previsto  dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco,
previsto  dal  comma  8.  A  decorrere  dalla  data di emanazione del
predetto  regolamento  sono  abrogate  le  precedenti disposizioni in
materia.
   3.  I  vigili  volontari  ausiliari  frequentano, presso le scuole
centrali  antincendi  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, un
corso  tecnico  professionale  della  durata  di  tre  mesi con esame
finale,  secondo  modalita'  e  criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dell'interno..
   4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento
in  congedo  ne  facciano  richiesta,  possono  essere  trattenuti in
servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario,
nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31
dicembre   dell'anno   precedente   e  sulla  base  di  una  apposita
graduatoria  di  merito.  Nella  prima  applicazione  della  presente
disposizione  detto  limite  e'  fissato  al  70  per cento dei posti
disponibili,  ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in
servizio nei limiti di cui il presente comma e' disposto nel rispetto
delle  procedure  di  programmazione  delle  assunzioni  di personale
previste  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
   5.  Per  il  trattenimento  in  servizio sono richiesti i seguenti
requisiti:
   a)  possesso  di  una  specializzazione  professionale  in uno dei
mestieri attinenti al servizio di istituto;
   b)  possesso  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n.
233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
   c)  non  avere  riportato  le  sanzioni disciplinari stabilite dal
regolamento di cui al comma 2.
   6.  La  graduatoria di merito di cui al comma 4 e' elaborata sulla
base  di  criteri  e  modalita'  fissati  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  in  relazione  alla graduatoria di merito stilata alla
fine  del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi
e  al  rendimento  durante  il servizio espletato nelle strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria
si  procede  all'accertamento  dei richiesti requisiti psico-fisici e
attitudinali fino al limite dei posti da coprire..
   7.  I  vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di
essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso
di  formazione,  che  si  conclude con esame finale, presso le scuole
centrali  antincendi  della  durata  di tre mesi, da disciplinare con
decreto del Ministro dell'interno..
   8.  Al  termine  del  periodo  di  trattenimento  in  servizio, il
personale  di  cui  al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia
prestato  servizio  senza  aver  riportato  le  sanzioni disciplinari
stabilite  dal  regolamento  di  cui al comma 2, accede al profilo di
vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle
assunzioni  di  personale  previste  dall'articolo  39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del
corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai
vigili  del  fuoco  permanenti  ed  e' loro attribuito un trattamento
economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per
i  vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui
al  comma  7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante
il periodo del servizio di leva..
   10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano fino alla
data  di  entrata  in  vigore  delle  norme  attuative della legge di
riforma del servizio militare.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta il testo dell'art. 7, ultimo comma, primo
          periodo    della   legge   n.   1570/1941,   e   successive
          modificazioni (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi
          antincendi), come modificato dalla presente legge:
              "Il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi',
          autorizzato  a  reclutare annualmente, a domanda, volontari
          ausiliari  tratti  dai  giovani  tenuti  a  rispondere alla
          chiamata  alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e
          che   abbiano  ottenuto  il  necessario  nulla  osta  dalle
          competenti autorita' militari; con regolamento adottato dal
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro della
          difesa,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti
          necessari  e  le  modalita'  per  l'arruolamento  nel Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in  qualita'  di vigile
          volontario ausiliario".
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "Art.  17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          recolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
              - Per  il  testo  dell'art.  39 della legge 27 dicembre
          1997,  n. 449 e successive modificazioni, vedasi nelle note
          all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 2, del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 411/1987 come
          sostituito  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  233/1993,  vedasi  nelle note
          all'art. 1.
              - Per il testo del decreto del Ministro dell'interno n.
          228/1993, vedasi nelle note all'art. 1.