Art. 5.
(Disposizioni per il personale   dei  ruoli  sanitari  del  Ministero
                            dell'interno)

   1.  Tra  le  funzioni  e  i  compiti amministrativi concernenti le
competenze  sanitarie  e  medico-legali  della Polizia di Stato e del
Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, di cui al combinato disposto
dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c),
del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche
quelli  relativi  ai  controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei
locali  adibiti  alla  manipolazione e somministrazione di alimenti e
bevande  per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione
con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio..
   2.  Nelle  more  dell'affidamento  del servizio di mensa del Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, previa formale gara di appalto tra
ditte  idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare
la  continuita'  del  servizio obbligatorio, i comandanti provinciali
dei  vigili  del  fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti gia'
stipulati  ai medesimi costi. La proroga non puo' superare il termine
del 31 dicembre 2001.
   3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano
le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, lettera i), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
 
          Note all'art. 5:
              - I  testi  dell'art.  112,  comma  2, e dell'art. 113,
          comma  3,  lettera  c), del decreto legislativo n. 112/1998
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni  e agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
              "Art.   112  (Oggetto).  -  2.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina  del  presente  capo  le  funzioni  e  i compiti
          amministrativi   concernenti   le  competenze  sanitarie  e
          medico-legali delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del
          Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato".
              "Art. 113 (Definizioni). - 3. In particolare, attengono
          alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
                a) (Omissis);
                b) (Omissis);
                c) l'igiene  e  il controllo dei prodotti alimentari,
          ivi  compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a
          una  alimentazione  particolare,  nonche'  gli  alimenti di
          origine animale e i loro sottoprodotti;".
              - Il decreto legislativo n. 155/1997, reca: "Attuazione
          delle  direttive  93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene
          dei prodotti alimentari".
              - Il  testo  dell'art.  3,  lettera i), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 338/1982 (Ordinamento dei
          ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) e'
          il seguente:
              "Art.  3  (Attribuzioni). - I sanitari della Polizia di
          Stato,  fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera
          z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti
          attribuzioni:
                a - h) (Omissis);
                i) non       possono      esercitare      l'attivita'
          libero-professionale   nei   confronti  degli  appartenenti
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza".