Art. 5. (Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno) 1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.. 2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuita' del servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti gia' stipulati ai medesimi costi. La proroga non puo' superare il termine del 31 dicembre 2001. 3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Note all'art. 5: - I testi dell'art. 112, comma 2, e dell'art. 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti: "Art. 112 (Oggetto). - 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato". "Art. 113 (Definizioni). - 3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2: a) (Omissis); b) (Omissis); c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche' gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;". - Il decreto legislativo n. 155/1997, reca: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari". - Il testo dell'art. 3, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) e' il seguente: "Art. 3 (Attribuzioni). - I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a - h) (Omissis); i) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza".