Art. 6. (Svolgimento di attivita' sportive) 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attivita' e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno. 2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonche' alle attivita' agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa. 3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno. 4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.