Art. 6.
                 (Svolgimento di attivita' sportive)

   1.  Il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  cura e promuove
istituzionalmente  l'esercizio  della pratica sportiva per consentire
la  preparazione  e  il  ritempramento  psico-fisico del personale in
servizio,  ivi  compresa  la  partecipazione ad attivita' agonistiche
interne  ed  esterne  al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la
cui attivita' e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.
   2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente
che  il  personale  del  Corpo  partecipi ai campionati nazionali dei
vigili  del  fuoco,  ai  campionati  agonistici federali nonche' alle
attivita' agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.
   3.  L'Amministrazione,  salvo  particolari  esigenze del servizio,
consente,  inoltre,  che personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  riconosciuto  atleta  o  tecnico  di  interesse  nazionale od
olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli
organismi  sopraindicati,  alle preparazioni individuali o collettive
organizzate  dalle  federazioni  sportive  nazionali,  in vista della
partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base
di  apposite  convenzioni  stipulate  tra  il  CONI  o le federazioni
sportive e il Ministero dell'interno.
   4.  Al  personale  di  cui al comma 3 non competono il trattamento
economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.