Art. 2. Finalita' e criteri di progettazione 1. Le finalita' ed i criteri da considerare a livello generale di pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione di un itinerario ciclabile sono: a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilita' ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa raggiungersi delle localita' interessate, con preminente riferimento alla mobilita' lavorativa, scolastica e turistica; b) puntare all'attrattivita', alla continuita' ed alla riconoscibilita' dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi piu' brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica; c) valutare la redditivita' dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalita' ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; d) verificare l'oggettiva fattibilita' ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse fasce d'eta' e le diverse esigenze, per le quali e' necessario siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.