Art. 3.
                     Strumenti di pianificazione
  1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalita' ed i
criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di
pianificazione e di progettazione:
    a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano
previsti  gli  interventi  da  realizzare,  comprensivo  dei dati sui
flussi   ciclistici,  delle  lunghezze  dei  tracciati,  della  stima
economica di spesa e di una motivata scala di priorita' e di tempi di
realizzazione.  Il  livello  di  indagini  preliminari e di dettaglio
degli  elaborati  di  piano  deve  essere  adeguato  alla  estensione
dimensionale della rete ciclabile ed alla complessita' del modello di
organizzazione della circolazione delle altre componenti di traffico.
Nell'ambito  di  tale piano e' ammessa la possibilita' di considerare
itinerari  isolati  che rispettino comunque le finalita' ed i criteri
di  progettazione  indicati  all'articolo  2.  Per  i comuni che sono
tenuti  alla  predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai
sensi  dell'articolo  36  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  il  piano  della rete ciclabile deve essere inserito in maniera
organica,  quale  piano  di  settore, all'interno del PUT, secondo le
indicazioni  delle  direttive ministeriali pubblicate nel supplemento
ordinario  n.  77  alla  Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. Per i
comuni  non  tenuti  alla  predisposizione  del  PUT occorre comunque
procedere  ad  una  verifica  di  compatibilita', soprattutto ai fini
della sicurezza, con le altre modalita' di trasporto;
    b)  i  progetti  degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di
cui   al   punto   a),   che  prevedano  anche,  ove  necessario,  la
riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare, i
progetti  devono  considerare  e  prevedere  adeguate  soluzioni  per
favorire la sicurezza della mobilita' ciclistica nei punti di maggior
conflitto  con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a
nodi attrattivi, ecc.).
 
          Note all'art. 3:
              - Il   testo   dell'art.  36  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  recante:  "Nuovo  codice  della
          strada",  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 114 alla
          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, e' il seguente:
              "Art.  36  (Piani  urbani  del  traffico  e  piani  del
          traffico  per  la  viabilita' extraurbana). - 1. Ai comuni,
          con  popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
          e'   fatto  obbligo  dell'adozione  del  piano  urbano  del
          traffico.
              2.  All'obbligo  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti ad
          adempiere  i  comuni  con popolazione residente inferiore a
          trentamila  abitanti  i  quali registrino, anche in periodi
          dell'anno,  una  particolare affluenza turistica, risultino
          interessati  da  elevati  fenomeni di pendolarismo o siano,
          comunque,  impegnati  per  altre  particolari  ragioni alla
          soluzione   di   rilevanti   problematiche   derivanti   da
          congestione   della  circolazione  stradale.  L'elenco  dei
          comuni   interessati  viene  predisposto  dalla  regione  e
          pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              3.  Le  province  provvedono  all'adozione di piani del
          traffico  per  la  viabilita'  extraurbana d'intesa con gli
          altri  enti  proprietari delle strade interessate. La legge
          regionale  puo'  provvedere,  ai  sensi  dell'art. 19 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142, che alla redazione del piano
          urbano  del traffico delle aree, indicate all'art. 142, che
          alla  redazione  del  piano urbano del traffico delle aree,
          indicate  all'art.  17  della stessa, provvedano gli organi
          della citta' metropolitana.
              4.  I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
          miglioramento  delle  condizioni  di  circolazione  e della
          sicurezza   stradale,   la  riduzione,  degli  inquinamenti
          acustico  ed  atmosferico  ed  il  risparmio energetico, in
          accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani
          di   trasporto   e  nel  rispetto  dei  valori  ambientali,
          stabilendo  le  priorita'  e  i  tempi  di attuazione degli
          interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso
          ad  adeguati  sistemi  tecnologici,  su base informatica di
          regolamentazione  e  controllo  del  traffico,  nonche'  di
          verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione
          della  sosta,  al  fine  anche  di  consentire modifiche ai
          flussi   della   circolazione   stradale   che  si  rendano
          necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
              5.  Il  piano urbano del traffico viene aggiornato ogni
          due  anni.  Il  sindaco  o  il  sindaco  metropolitano, ove
          ricorrano  le  condizioni  di cui al comma 3, sono tenuti a
          darne  comunicazione  al  Ministero dei lavori pubblici per
          l'inserimento  nel  sistema  informativo previsto dall'art.
          226,   comma  2.  Allo  stesso  adempimento  e'  tenuto  il
          presidente  della provincia quando sia data attuazione alla
          disposizione di cui al comma 3.
              6.  La  redazione  dei  piani  di  traffico deve essere
          predisposta   nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal
          Ministro  dei  lavori  pubblici di concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e  il  Ministro  per  i  problemi delle aree
          urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
          interministeriale   per  la  programmazione  economica  nel
          trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli
          obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
          territoriale  fissati  dalla  regione ai sensi dell'art. 3,
          comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
              7.  Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2
          e   anche   per   consentire  la  integrata  attuazione  di
          quanto-previsto   dal   comma   3,  le  autorita'  indicate
          dall'art.  27,  comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          convocano   una   conferenza  tra  i  rappresentanti  delle
          amministrazioni, anche statali, interessate.
              8.   E'  istituito,  presso  il  Ministero  dei  lavori
          pubblici,  l'albo  degli  esperti  in  materia  di piani di
          traffico, formato mediante concorsi biennali per titoli. Il
          bando di concorso e' approvato con decreto del Ministro dei
          lavori    pubblici,    di    concerto   con   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
              9.  A  partire dalla data di formazione dell'albo degli
          esperti  di  cui  al  comma 8 e' fatto obbligo di conferire
          l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che
          a  tecnici  specializzati  appartenenti  al proprio ufficio
          tecnico  del  traffico,  agli esperti specializzati inclusi
          nell'albo stesso.
              10.  I  comuni e gli enti inadempienti sono invitati su
          segnalazione del prefetto dal Ministero dei lavori pubblici
          a  provvedere,  entro  un  termine  assegnato, trascorso il
          quale  il  Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del
          piano ed alla sua realizzazione".
              - Il  decreto interministeriale recante: "Direttive per
          la  redazione,  adozione  ed attuazione dei piani urbani di
          traffico  (art.  36 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285. Nuovo codice della strada)" e' stato pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
          1995, n. 146.