Art. 4.
               Ulteriori elementi per la progettazione
  1.  Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o
di  collegamento  con i centri abitati limitrofi, possono comprendere
le  seguenti  tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla
sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
    a) piste ciclabili in sede propria;
    b) piste ciclabili su corsia riservata;
    c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
    d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
  2.  Gli  itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze
prevalentemente  legate  alla mobilita' lavorativa e scolastica quale
sistema  alternativo  di  trasporto  per  la  risoluzione  - anche se
parziale - dei maggiori problemi di congestione del traffico urbano o
per esigenze prevalentemente turistiche e ricreative.
  3.  Per  la  progettazione  degli itinerari ciclabili devono essere
tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:
    a)  nelle  opere  di  piattaforma  stradale: la regolarita' delle
superfici  ciclabili,  gli apprestamenti per le intersezioni a raso e
gli  eventuali  sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le
sistemazioni  a  verde,  le  opere di raccolta delle acque meteoriche
anche  con  eventuali  griglie,  purche' quest'ultime non determinino
difficolta' di transito per i ciclisti, ecc.;
    b)  nella  segnaletica  stradale:  oltre ai tradizionali cartelli
(segnaletica  verticale),  le strisce (segnaletica orizzontale) e gli
impianti  semaforici,  le indicazionidegli attraversamenti ciclabili,
le  colonnine  luminose  alle  testate  degli elementi spartitraffico
fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, ecc.;
    c)  nell'illuminazione  stradale:  gli  impianti  speciali per la
visualizzazione  notturna  degli  attraversamenti  a raso, che devono
tener  conto  delle  alberature  esistenti  in  modo  da evitare zone
d'ombra, ecc.;
    d)   nelle   attrezzature:  le  rastrelliere  per  la  sosta  dei
velocipedi  e,  specialmente  sulle piste ad utilizzazione turistica,
panchine  e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua
potabile  ogni  5  km  di  pista,  punti telefonici od in alternativa
indicazione dei punti piu' vicini, ecc.
  4.  Nel  capo II del presente regolamento sono definite le norme da
rispettare  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  delle piste
ciclabili,  mentre  per  i percorsi promiscui, le cui caratteristiche
tecniche  esulano  dalla  disciplina  delle  presenti  norme, vengono
fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.
  5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la
figura  II  92/b  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  sono  realizzati, di norma, all'interno di
parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui
l'ampiezza  della  carreggiata  o  la  ridotta  entita'  del traffico
ciclistico  non  richiedano  la  realizzazione  di  specifiche  piste
ciclabili.  I  percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere
altresi'  realizzati,  previa apposizione della suddetta segnaletica,
su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti
delimitate  e  protette,  usualmente  destinate ai pedoni, qualora le
stesse  parti  della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la
realizzazione  di  una  pista  ciclabile  e  di  un contiguo percorso
pedonale  e  gli  stessi  percorsi  si  rendano  necessari  per  dare
continuita'  alla  rete  di  itinerari ciclabili programmati. In tali
casi,  si  ritiene opportuno che la parte della strada che si intende
utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
    a)   larghezza  adeguatamente  incrementata  rispetto  ai  minimi
fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
    b)  traffico pedonale ridotto ed assenza di attivita' attrattrici
di  traffico  pedonale  quali  itinerari commerciali, insediamenti ad
alta densita' abitativa, ecc.
  6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i
veicoli  a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore
rischio  per  l'utenza  ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi
per  dare continuita' alla rete di itinerari prevista dal piano della
rete  ciclabile,  nelle  situazioni  in  cui  non  sia possibile, per
motivazioni  economiche  o  di  insufficienza  degli  spazi stradali,
realizzare  piste  ciclabili.  Per  i suddetti percorsi e' necessario
intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale,
attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali
previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di
velocita'  -  in  particolare  del  tipo  ad  effetto  ottico  e  con
esclusione  dei  dossi  -  ecc.)  che comunque puntino alla riduzione
dell'elemento    di    maggiore   pericolosita'   rappresentato   dal
differenziale  di  velocita'  tra  le  due  componenti  di  traffico,
costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.
  7.  Al fine di garantire nel tempo l'accessibilita' degli itinerari
e  la  sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui
devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  la  figura  n.  92/b  si  veda negli allegati al
          Titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          16 dicembre   1992,   n.   495,  recante:  "Regolamento  di
          esecuzione  e di attuazione del Nuovo codice della strada",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303.
              - Per  le direttive ministeriali 24 giugno 1995 si veda
          nelle note all'art. 3.