Art. 2.
    Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
  1.  Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che
non  e'  previsto  dal  presente  decreto,  si  osservano,  in quanto
applicabili,  le norme contenute nel codice di procedura penale e nei
titoli  I  e  II  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad
eccezione delle disposizioni relative:
    a) all'incidente probatorio;
    b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
    c) alle misure cautelari personali;
    d) alla proroga del termine per le indagini;
    e) all'udienza preliminare;
    f) al giudizio abbreviato;
    g) all'applicazione della pena su richiesta;
    h) al giudizio direttissimo;
    i) al giudizio immediato;
    l) al decreto penale di condanna.
  2.  Nel  corso  del procedimento, il giudice di pace deve favorire,
per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
 
          Nota all'art. 2:
              -  I  Titoli  I  e II del decreto legislativo 28 luglio
          1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di coordinamento e
          transitorie   del  codice  di  procedura  penale),  sono  i
          seguenti:
                                   "TITOLO I
                            "Norme di attuazione "
                                  "TITOLO II
                           "Norme di coordinamento "