Art. 4
                       Competenza per materia

  1. Il giudice di pace e' competente:
a) per  i  delitti  consumati  o tentati previsti dagli articoli 581,
   582,  limitatamente  alle  fattispecie  di  cui  al  secondo comma
   perseguibili   a   querela   di  parte,  590,  limitatamente  alle
   fattispecie  perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle
   fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi
   con  violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
   lavoro  o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
   una  malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una
   malattia  di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo
   comma,  594,  595,  primo  e secondo comma, 612, primo comma, 626,
   627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,
   632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633,
   primo  comma,  salvo  che  ricorra  l'ipotesi  di cui all'articolo
   639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
   all'articolo  639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice
   penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726,
   primo comma, e 731 del codice penale.
  2.  Il  giudice  di  pace  e'  altresi'  competente  per i delitti,
   consumati  o  tentati,  e  per  le  contravvenzioni previsti dalle
   seguenti disposizioni:
a) articoli  25  e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931,
   n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli  1094,  1096  e  1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
   327,  recante  "Approvazione del testo definitivo del codice della
   navigazione";
c) articolo  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
   1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme
   sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli  102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30
   marzo   1957,  n.  361,  recante  "Testo  unico  delle  leggi  per
   l'elezione della Camera dei deputati";
e) articolo  92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
   1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione
   e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329,
   recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo  3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di
   riordino del settore farmaceutico";
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui
   referendum   previsti   dalla   Costituzione  e  sulla  iniziativa
   legislativa del popolo";
i) articoli  3,  terzo  e  quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo
   comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
   n.  753,  recante  "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
   regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie e di altri servizi di
   trasporto";
l) articoli  18  e  20  della  legge  2  agosto 1982, n. 528, recante
   "Ordinamento  del  gioco  del  lotto e misure per il personale del
   lotto";
m) articolo  17,  comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante
   "Disciplina  per  le  attivita'  trasfusionali  relative al sangue
   umano   ed   ai   suoi   componenti   e   per   la  produzione  di
   plasmaderivati";
n) articolo  15,  comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991,
   n.  311,  recante  "Attuazione  delle direttive n. 87/404/CEE e n.
   90/488/CEE  in materia di recipienti semplici a pressione, a norma
   dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
o) articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991,
   n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa
   al   ravvicinamento   delle   legislazioni   degli   Stati  membri
   concernenti  la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54
   della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
p) articolo  7,  comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
   74,  recante  "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia
   di pubblicita' ingannevole";
q) articoli  186,  commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del
   decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
   della strada";
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
   507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente
   il  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative
   ai dispositivi medici impiantabili attivi";
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
   46,  recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente
   i dispositivi medici".
  3.  La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del
tribunale  se  ricorre  una  o  piu' delle circostanze previste dagli
articoli  1  del  decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  7 del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile
1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205.
  4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
 
          Note all'art. 4:
              -  Si riporta il testo degli articoli 581, 582, secondo
          comma,  590,  593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e
          secondo  comma,  612, primo comma, 626, 627, 631, 632, 633,
          primo  comma, 635, primo comma, 636, 637, 638, primo comma,
          639, 639-bis, 647, 689, 690, 691, 726, primo comma, 731 del
          codice penale.
              "Art.  581  (Percosse).  - Chiunque percuote taluno, se
          dal  fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
          e'   punito,   a  querela  della  persona  offesa,  con  la
          reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con la multa fino a lire
          seicentomila.
              Tale  disposizione  non  si  applica  quando  la  legge
          considera  la  violenza  come  elemento  costitutivo o come
          circostanza  aggravante  di  un altro reato (276, 294, 295,
          298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393,
          396, 405, 422, 507, 609-bis, 609-ter, 609-octies, 610, 611,
          614, 628, 629, 634, 635 n. 1).".
              "Art.  582 (Lesione personale). - Se la malattia ha una
          durata  non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna
          delle  circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e
          585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima
          parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
          persona offesa.".
              "Art.  590  (Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque
          cagiona  ad  altri,  per  colpa,  una  lesione personale e'
          punito  con  la  reclusione  fino a tre mesi o con la multa
          fino a lire seicentomila.
              Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
          un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione
          da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a
          due milioni quattrocentomila.
              Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi
          con   violazione   delle   norme   sulla  disciplina  della
          circolazione  stradale o di quelle per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
          reclusione  da  due  a  sei  mesi  o  della  multa  da lire
          quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena
          per  lesioni  gravissime  e' della reclusione da sei mesi a
          due  anni  o  della multa da lire un milione duecentomila a
          due milioni quattrocentomila.
              Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale".
              "Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
          abbandonato  o  smarrito  un  fanciullo  minore  degli anni
          dieci,  o  un'altra  persona  incapace  di  provvedere a se
          stessa,  per  malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
          per   altra   causa,   omette  di  darne  immediato  avviso
          all'Autorita',  e' punito con la reclusione fino a tre mesi
          o con la multa fino a lire seicentomila.
              Alla  stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
          che  sia  o  sembri  inanimato, ovvero una persona ferita o
          altrimenti  in  pericolo,  omette  di prestare l'assistenza
          occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'".
              "Art.  594  (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il
          decoro  di una persona presente e' punito con la reclusione
          fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
              Alla   stessa  pena  soggiace  chi  commette  il  fatto
          mediante  comunicazione  telegrafica  o  telefonica,  o con
          scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
              La  pena  e'  della  reclusione  fino a un anno o della
          multa  fino  a  lire  due  milioni,  se  l'offesa  consiste
          nell'attribuzione di un fatto determinato.
              Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
          presenza di piu' persone".
              "Art.  595  (Diffamazione).  - Chiunque, fuori dei casi
          indicati  nell'articolo  precedente,  comunicando  con piu'
          persone,  offende  l'altrui  reputazione,  e' punito con la
          reclusione  fino  a  un anno o con la multa fino a lire due
          milioni.
              Se  l'offesa  consiste  nell'attribuzione  di  un fatto
          determinato,  la  pena e' della reclusione fino a due anni,
          ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
              "Art.  612  (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
          ingiusto  danno  e' punito, a querela della persona offesa,
          con la multa fino a lire centomila".
              "Art.  626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si
          applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a
          lire  quattrocentomila,  e il delitto e' punibile a querela
          della persona offesa:
                1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
          momentaneo  della  cosa  sottratta,  e  questa,  dopo l'uso
          momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
                2)  se  il fatto e' commesso su cose di tenue valore,
          per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
                3)  se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare
          o   raspollare  nei  fondi  altrui,  non  ancora  spogliati
          interamente del raccolto.
              Tali  disposizioni  non si applicano se concorre taluna
          delle   circostanze   indicate  nei  numeri 1,  2,  3  e  4
          dell'articolo precedente".
              "Art.   627   (Sottrazione   di   cose  comuni).  -  Il
          comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
          ad  altri  un  profitto,  si  impossessa della cosa comune,
          sottraendola  a  chi la detiene, e' punito, a querela della
          persona  offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
          multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
              Non   e'   punibile  chi  commette  il  fatto  su  cose
          fungibili,  se  il valore di esse non eccede la quota a lui
          spettante.".
              "Art.  631 (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi,
          in  tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove
          o  altera  i  termini  e'  punito,  a querela della persona
          offesa  con  la  reclusione  fino a tre anni e con la multa
          fino a lire quattrocentomila.".
              "Art.  632  (Deviazione  di acque e modificazione dello
          stato  dei  luoghi).  -  Chiunque, per procurare a se' o ad
          altri  un  ingiusto  profitto,  devia  acque, ovvero immuta
          nell'altrui  proprieta'  lo  stato dei luoghi, e' punito, a
          querela  della persona offesa, con la reclusione fino a tre
          anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
              "Art.  633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
          invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
          privati,  al  fine  di  occuparli  o  di  trarne altrimenti
          profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
          reclusione  fino  a  due  anni  o  con  la  multa  da  lire
          duecentomila a due milioni.".
              "Art.   635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,   deteriora   o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
          inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui e' punito, a
          querela  della  persona offesa, con la reclusione fino a un
          anno o con la multa fino a lire seicentomila".
              "Art.  636  (Introduzione  o  abbandono  di animali nel
          fondo  altrui  e  pascolo  abusivo). - Chiunque introduce o
          abbandona  animali  in gregge o in mandria nel fondo altrui
          e'   punito   con   la  multa  da  lire  ventimila  a  lire
          duecentomila.
              Se  l'introduzione  o  l'abbandono di animali anche non
          raccolti   in  gregge  o  in  mandria,  avviene  per  farli
          pascolare  nel  fondo  altrui,  la pena e' della reclusione
          fino  a  un  anno  o  della  multa  da  lire quarantamila a
          quattrocentomila.
              Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o
          dall'abbandono   degli   animali   il   fondo   sia   stato
          danneggiato,  il colpevole e' punito con la reclusione fino
          a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
              "Art.  637  (Ingresso  abusivo  nel  fondo  altrui).  -
          Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da
          fosso,  da  siepe  viva  o  da  un  altro stabile riparo e'
          punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
          lire duecentomila".
              "Art.   638  (Uccisione  o  danneggiamento  di  animali
          altrui).   -  Chiunque  senza  necessita'  uccide  o  rende
          inservibili  o  comunque deteriora animali che appartengono
          ad  altri e' punito, a querela della persona offesa, con la
          reclusione  fino  a  un  anno  o  con  la multa fino a lire
          seicentomila".
              "Art.   639   (Deturpamento  e  imbrattamento  di  cose
          altrui).  -  Chiunque,  fuori  dei casi preveduti dall'art.
          635,  deturpa  o  imbratta cose mobili o immobili altrui e'
          punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
          lire duecentomila.
              Se  il fatto e' commesso su cose di interesse storico o
          artistico  ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
          perimetro  dei  centri  storici,  si  applica la pena della
          reclusione  fino  a  un  anno e della multa fino a lire due
          milioni e si procede d'ufficio".
              "Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita'
          a  querela).  -  Nei casi previsti dagli articoli 631, 632,
          633  e  636  si  procede  d'ufficio  se si tratta di acque,
          terreni,  fondi  o  edifici  pubblici  o  destinati  ad uso
          pubblico".
              "Art.  647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro
          o di cose avute per errore o caso fortuito). - E' punito, a
          querela  della  persona offesa, con la reclusione fino a un
          anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
                1)  chiunque,  avendo  trovato denaro o cose da altri
          smarrite,  se li appropria, senza osservare le prescrizioni
          della  legge  civile sull'acquisto della proprieta' di cose
          trovate;
                2)  chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria,
          in  tutto  o  in parte, la quota dovuta al proprietario del
          fondo;
                3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto
          in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
              Nei  casi  preveduti  dai numeri 1 e 3, se il colpevole
          conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata,
          la  pena  e' della reclusione fino a due anni e della multa
          fino a lire seicentomila".
              "Art.  689  (Somministrazione  di  bevande alcooliche a
          minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un
          altro  pubblico  spaccio  di  cibi  o  di bevande, il quale
          somministra,  in  un  luogo  pubblico o aperto al pubblico,
          bevande  alcooliche  a  un  minore  degli  anni sedici, o a
          persona  che  appaia affetta da malattia di mente, o che si
          trovi  in  manifeste  condizioni  di  deficienza psichica a
          causa  di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino
          a un anno.
              Se   dal   fatto   deriva  l'ubriachezza,  la  pena  e'
          aumentata.
              La condanna importa la sospensione dall'esercizio.".
              "Art.  690  (Determinazione  in  altri  dello  stato di
          ubriachezza).  -  Chiunque in un luogo pubblico o aperto al
          pubblico,  cagiona  la  ubriachezza  altrui, somministrando
          bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi
          o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila".
              "Art.  691  (Somministrazione  di  bevande alcooliche a
          persona  in  stato  di  manifesta  ubriachezza). - Chiunque
          somministra  bevande  alcooliche  a una persona in stato di
          manifesta  ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi
          a un anno.
              Qualora  il  colpevole  sia  esercente  un'osteria o un
          altro  pubblico  spaccio  di  cibi  o  bevande, la condanna
          importa la sospensione dall'esercizio".
              "Art.   726   (Atti  contrari  alla  pubblica  decenza.
          Turpiloquio).  -  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o
          esposto  al  pubblico,  compie  atti contrari alla pubblica
          decenza  e'  punito  con  l'arresto  fino  a  un mese o con
          l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila".
              "Art.  731.  (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione
          elementare  dei minori). - Chiunque, rivestito di autorita'
          o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza
          giusto   motivo,  di  impartirgli  o  di  fargli  impartire
          l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire
          sessantamila".
              -  Si  trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo
          comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  25  (Art. 24 testo unico 1926). - Chi promuove o
          dirige  funzioni,  cerimonie o pratiche religiose fuori dei
          luoghi    destinati    al    culto,    ovvero   processioni
          ecclesiastiche  o  civili  nelle  pubbliche vie, deve darne
          avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
              Il  contravventore  e'  punito con l'arresto fino a tre
          mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.".
              "Art. 62 (art. 61 testo unico 1926).
              (Omissis).
              I   proprietari   o   gli  amministratori  delle  case,
          alberghi,  magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati,
          coloro  che  ne  rispondono  a  qualsiasi  titolo,  qualora
          adibiscano  o tengano al servizio di portiere o custode chi
          non  e'  iscritto  nel  registro  dell'autorita'  locale di
          pubblica   sicurezza,   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000".
              -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 1094, 1096 e
          1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
              "Art.   1094   (Inosservanza  di  ordine  da  parte  di
          componente     dell'equipaggio).     -     Il    componente
          dell'equipaggio,  che  non esegue un ordine di un superiore
          concernente   un   servizio   tecnico   della   nave,   del
          galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione
          fino a tre mesi.
              Se  si  tratta  di  servizio concernente la manovra, la
          pena e' della reclusione da uno a sei mesi.
              Se  dal  fatto  deriva  una  notevole  difficolta'  nel
          servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un
          servizio  pubblico  o  di  pubblica  necessita',  ovvero un
          pericolo  per  la  vita o per l'incolumita' delle persone o
          per    la    sicurezza   della   nave,   del   galleggiante
          dell'aeromobile  o  dei  relativi carichi, la pena e' della
          reclusione da sei mesi a tre anni.
              Se  l'ordine  e'  dato  per la salvezza della nave, del
          galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a
          nave,  galleggiante,  aeromobile  o  persona in pericolo la
          pena e' della reclusione da uno a quattro anni".
              "Art.  1096  (Inosservanza  di ordine di arresto). - Il
          componente  dell'equipaggio,  che  a  bordo  della  nave  o
          dell'aeromobile  non esegue un ordine di arresto, e' punito
          con  la  reclusione  fino  a tre mesi o con la multa fino a
          lire duemila (ora quattrocentomila)".
              "Art.   1119   (Componente   dell'equipaggio   che   si
          addormenta).  -  Il  componente dell'equipaggio della nave,
          del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio
          attinente  alla  sicurezza della navigazione si addormenta,
          e'  punito  con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la
          multa fino a lire duemila (ora quattrocentomila)".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918:
              "Art.  3  (Art.  28  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 28 giugno 1955, n. 630). - Chiunque costruisce o
          fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva
          autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure
          custodisce  o  fa custodire il rifugio senza avere ottenuto
          l'approvazione  dell'Ente  provinciale  per  il turismo, e'
          punito  con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l'arresto fino
          a tre mesi".
              -  Si  trascrive  il testo degli articoli 102 e 106 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361:
              "Art.  102  (Testo  unico  5 febbraio 1948, n. 26, art.
          76).   -   Chiunque,   senza  averne  diritto,  durante  le
          operazioni  elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio
          di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con
          l'arresto  sino  a  tre  mesi  e  con  la  ammenda  sino  a
          L. 400.000.
              Chiunque,  nelle  sale  anzidette,  con segni palesi di
          approvazione   o  disapprovazione,  od  in  qualunque  modo
          cagiona   disordini,   qualora  richiamato  all'ordine  dal
          presidente  non  obbedisca,  e' punito con l'arresto fino a
          tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000".
              "Art.  106  (Testo  unico  5 febbraio 1948, n. 26, art.
          80).  -  L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura
          nel  collegio  uninominale o piu' di una lista di candidati
          e'  punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa
          sino a L. 2.000.000".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 92 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570:
              "Art.  92 "Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 85).
          -  Chiunque,  senza  averne  diritto, durante le operazioni
          elettorali  si  introduce  nella  sala  delle elezioni o in
          quella  dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino
          a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000.
              Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette,
          con  segni  palesi  di  approvazione  o disapprovazione, od
          altrimenti,  cagiona  disordine,  se, richiamato all'ordine
          dal presidente, non obbedisca".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 15, secondo comma,
          della legge 28 novembre 1965, n. 1329:
              "Chiunque  ometta  di  far ripristinare il contrassegno
          alterato,  cancellato,  o  reso  irriconoscibile  da altri,
          apposto  su  macchina  di  cui  egli abbia il possesso o la
          detenzione,  ovvero ometta di comunicare al cancelliere del
          tribunale  indicato  nel  contrassegno,  l'alterazione,  la
          cancellazione,  o  la  intervenuta  irriconoscibilita',  e'
          punito  con la pena dell'ammenda da L. 150.000 a L. 600.000
          o con l'arresto fino a tre mesi".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          8 novembre 1991, n. 362:
              "Art.  3  (Sanzioni). - 1. Chiunque apre una farmacia o
          ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e'
          punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
          cinque milioni a lire dieci milioni.
              2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorita' sanitaria
          competente ordina l'immediata chiusura della farmacia".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 51 della legge 25
          maggio 1970, n. 352:
              "Art.  51.  -  Le  disposizioni  penali,  contenute nel
          titolo  VII  del  testo  unico  delle leggi per la elezione
          della   Camera   dei   deputati,  si  applicano  anche  con
          riferimento alle disposizioni della presente legge.
              Le  sanzioni  previste  dagli  articoli 96, 97 e 98 del
          suddetto  testo  unico  si  applicano  anche quando i fatti
          negli  articoli  stessi contemplati riguardino le firme per
          richiesta  di  referendum o per proposte di leggi, o voti o
          astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati
          nei titoli I, II e III della presente legge.
              Le  sanzioni  previste dall'art. 103 del suddetto testo
          unico   si   applicano   anche   quando  i  fatti  previsti
          nell'articolo   medesimo  riguardino  espressioni  di  voto
          relative all'oggetto del referendum".
              - Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e
          quarto,  46, comma quarto e 65, comma terzo del decreto del
          presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:
              Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la
          realizzazione  di  una  ferrovia in concessione senza avere
          ottenuto  l'autorizzazione  di cui al primo comma e' punito
          con  la  ammenda  da  L. 500.000  a L. 1.000.000 oppure con
          l'arresto fino a due mesi.
              Per  le  ferrovie  in  concessione gia' in esercizio e'
          vietato,  senza  l'autorizzazione  di  cui  al primo comma,
          apportare  varianti  rispetto alle caratteristiche tecniche
          dei  progetti  definitivi  approvati  a  norma  del secondo
          comma.  Ai  trasgressori si applica la medesima sanzione di
          cui al precedente comma.
              (Omissis).".
              Art.  46  (Omissis).  I  trasgressori  sono  puniti con
          l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino
          a due mesi".
              Art.  65  (Omissis).  E'  proibito  ai  non  addetti al
          servizio   dei  passaggi  a  livello  aprire,  chiudere  e,
          comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei
          medesimi.  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda da
          L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi".
              -  Si  trascrive  il testo degli articoli 18 e 20 della
          legge 2 agosto 1982, n. 528:
              "Art.  18.  -  Chiunque  offre  la  riffa  al  pubblico
          mediante  sorteggio  di uno o piu' numeri o con riferimento
          alle  estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda
          da L. 100.000 a L. 1.000.000.
              Se  l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero
          se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata.
              Le  pene previste nel presente articolo e nell'articolo
          precedente  sono  aumentate  di  un  terzo  se  il reato e'
          commesso a mezzo stampa o radiotelevisione".
              "Art.   20.  -  Chiunque  effettua  la  raccolta  delle
          scommesse  del  gioco  del  lotto  senza averne ottenuta la
          concessione  o  quando  questa  sia  scaduta  o  sia  stata
          revocata, e' punito con la multa sino a L. 50 milioni.
              Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco
          del  lotto  pubblico  fuori dei punti di raccolta e' punito
          con la multa sino a L. 1.000.000".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge 4 maggio 1990, n. 107:
              "3.  Chiunque  cede il proprio sangue o suoi derivati a
          fini  di  lucro  e'  punito  con  l'ammenda da L. 300.000 a
          L. 3.000.000".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 15, comma 3, del
          decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311:
              3.  Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di
          marcatura  CE  -  e  delle iscrizioni previste dall'art. 3,
          commi  2 e 3, e' punito con l'ammenda da lire cinquemilioni
          a lire ventimilioni".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11, comma 1, del
          decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:
              "Art.  11.  - 1. Chiunque immette in commercio, vende o
          distribuisce  gratuitamente  al  pubblico  giocattoli privi
          della  marcatura  CE  e'  punito  con  l'ammenda da lire un
          milione a lire quaranta milioni".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7,  comma 9, del
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74:
              "9.  L'operatore  pubblicitario  che  non  ottempera ai
          provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
          degli  effetti  adottati  con la decisione che definisce il
          ricorso  e'  punito  con  l'arresto  fino  a tre mesi e con
          l'ammenda fino a lire cinque milioni".
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 186, commi 2 e
          6,  187,  commi  4  e  5,  e  189,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              "2. Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
          il  fatto  non  costituisca piu' grave reato, con l'arresto
          fino  ad  un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
          lire  duemilioni.  All'accertamento  del  reato consegue la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
          sei  mesi  quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni
          nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
          titolo VI.
              (Omissis).
              6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
          4,  il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  a  un mese e con
          l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
              "4.  Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi  2 e 3
          dell'art. 186.
              5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
          2,  il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  a  un mese e con
          l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
              "6.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, in
          caso  di  incidente  con  danno alle persone, non ottempera
          all'obbligo  di fermarsi e' punito con la reclusione fino a
          quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga e' in
          ogni  caso  passibile  di  arresto.  Si applica la sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida  da  tre  mesi  ad un anno, ai sensi del capo II,
          sezione II, del titolo VI".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10, comma 1, del
          decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507:
              "Art.  10.  -  1. Chiunque immette in commercio o vende
          dispositivi  medici  attivi impiantabili privi di marcatura
          CE  di  conformita'  o  dispositivi  privi  di attestato di
          conformita', e' punito con l'ammenda da lire cinque milioni
          a lire trenta milioni".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  23, comma 2, del
          decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:
              "2.  Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi
          medici  in violazione del divieto di cui all'art. 21, comma
          1,  o  senza  l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2,
          ovvero in difformita' della stessa, e' punito con l'arresto
          fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
          un milione".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la
          tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica):
              "Art.  1.  -  1.  Per i reati commessi per finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
          con   pena   diversa  dall'ergastolo,  la  pena  e'  sempre
          aumentata   della  meta',  salvo  che  la  circostanza  sia
          elemento costitutivo del reato.
              Quando  concorrono  altre  circostanze  aggravanti,  si
          applica  per  primo  l'aumento  di  pena  previsto  per  la
          circostanza aggravante di cui al comma precedente.
              Le  circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante
          di   cui   al  primo  comma  non  possono  essere  ritenute
          equivalenti   o   prevalenti  rispetto  a  questa  ed  alle
          circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
          pena  di  specie  diversa  o ne determina la misura in modo
          indipendente da quella ordinaria del reato".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 7 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti
          in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
          trasparenza     e     buon     andamento     dell'attivita'
          amministrativa):
              "Art.  7.  - 1. Per i delitti punibili con pena diversa
          dall'ergastolo   commessi   avvalendosi   delle  condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso  articolo,  la  pena  e'  aumentata da un terzo alla
          meta'.
              2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quella
          prevista  dall'art.  98  del codice penale, concorrenti con
          l'aggravante  di cui al comma 1 non possono essere ritenute
          equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
          di  pena  si  operano  sulla  quantita'  di pena risultante
          dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 3 del decreto-legge
          26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  25 giugno  1993,  n.  205  (Misure urgenti in
          materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa):
              "Art.  3  (Circostanza  aggravante).  -  1. Per i reati
          punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi
          per   finalita'   di  discriminazione  o  di  odio  etnico,
          nazionale,   razziale   o  religioso,  ovvero  al  fine  di
          agevolare   l'attivita'  di  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti  o  gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
          finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'.
              2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quella
          prevista  dall'art.  98  del codice penale, concorrenti con
          l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
          equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
          di  pena  si  operano  sulla  quantita'  di pena risultante
          dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".