Art. 6.
        Competenza per materia determinata dalla connessione
  1.   Tra   procedimenti   di  competenza  del  giudice  di  pace  e
procedimenti  di  competenza di altro giudice, si ha connessione solo
nel  caso  di  persona  imputata  di piu' reati commessi con una sola
azione od omissione.
  2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
del  giudice  di  pace  e  altri a quella della corte di assise o del
tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore.
  3.  La  connessione  non  opera se non e' possibile la riunione dei
processi,  ne'  tra  procedimenti di competenza del giudice di pace e
procedimenti di competenza di un giudice speciale.