Art. 2.
                             Dipendenze
  1.  L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del
Ministero  della  difesa,  con  rango  di  Forza  armata  ed e' forza
militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica  sicurezza,  con  le  speciali prerogative conferitele dalle
norme in vigore.
  2. L'Arma dei carabinieri dipende:
    a)  tramite  il  Comandante  generale, dal Capo di stato maggiore
della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
    b)  funzionalmente  dal Ministro dell'interno, per quanto attiene
ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  3.  Per  gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri
fa capo:
    a)  al  Ministero  della difesa per quanto concerne il personale,
l'amministrazione e le attivita' logistiche;
    b)   al   Ministero   dell'interno  per  l'accasermamento  ed  il
casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma
2  lettera  b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie
finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.
  4.  I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi
o   Autorita'  nazionali  per  l'assolvimento  di  compiti  specifici
dipendono   funzionalmente  dai  titolari  dei  dicasteri,  organi  e
Autorita'.  I  reparti  e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito
interforze,  dei  Comandi  e  degli  Organismi  alleati  in Italia ed
all'estero,  ovvero  delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i
relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della
difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.