Art. 2. Dipendenze 1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed e' forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore. 2. L'Arma dei carabinieri dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo: a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche; b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia. 4. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o Autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorita'. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.