Art. 3.
                               Compiti
  1.  L'Arma  dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente
decreto,  dal  regio  decreto  14  giugno 1934, n. 1169, e successive
modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti.
  2.  L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria
e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.
  3.  L'Arma,  quale  struttura  operativa  nazionale  di  protezione
civile,  ai  sensi  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, provvede
prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto
nelle  aree  colpite  dalle  pubbliche  calamita'. Concorre inoltre a
prestare   soccorso   alle   popolazioni   interessate   agli  eventi
calamitosi.
  4.   L'Arma   svolge   compiti   di   Polizia  militare,  ai  sensi
dell'articolo  6  del  presente  decreto  e  delle altre disposizioni
vigenti in materia.
  5.  Alle  attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in
quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno
          1934, n. 1169, vedasi nelle note alle premesse.
              -   La   legge   24 febbraio   1992,  n.  225,  recante
          "Istituzione   del   Servizio  nazionale  della  protezione
          civile",  e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64.     - La legge
          31 dicembre  1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di
          altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".