Art. 3. Compiti 1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti. 2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente. 3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamita'. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi. 4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia. 5. Alle attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Nota all'art. 3: - Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, vedasi nelle note alle premesse. - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".