Art. 10.
                        Percorso di carriera
  1. Non puo' partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di
formazione  per  l'accesso  alla  qualifica di primo dirigente ne' al
concorso  per  titoli ed esami, previsti dall'articolo 7, comma 1, il
personale  appartenente  al  ruolo dei commissari che non ha prestato
servizio,  per  almeno  un  anno,  presso  questure  o altri uffici a
competenza  territoriale  e,  per  lo  stesso periodo, presso reparti
mobili o istituti di istruzione.
  2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica
di  dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale
qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei commissari, in almeno
due  sedi  diverse,  incarichi in aree differenziate d'impiego per un
periodo non inferiore ad un anno.
  3.  Le  funzioni  di direzione di uffici connesse alla qualifica di
dirigente   superiore   vengono   conferite   tenendo   conto   anche
dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei
dirigenti  nell'espletamento  di compiti affarenti all'area d'impiego
cui si rapporta l'incarico da assegnare.