Art. 10. Percorso di carriera 1. Non puo' partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ne' al concorso per titoli ed esami, previsti dall'articolo 7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei commissari che non ha prestato servizio, per almeno un anno, presso questure o altri uffici a competenza territoriale e, per lo stesso periodo, presso reparti mobili o istituti di istruzione. 2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei commissari, in almeno due sedi diverse, incarichi in aree differenziate d'impiego per un periodo non inferiore ad un anno. 3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti affarenti all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.