Art. 11.
          Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
  1.  I  dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i
dirigenti superiori.
  2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  costituita  la
commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza  ed  a  dirigente  generale medico, composta dal capo della
polizia  -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  che  la
presiede,  e  dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello
B.
  3.  La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore
a  due  volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la
qualifica  di  dirigente  superiore  idonei  alla  nomina a dirigente
generale,  sulla  base  delle  esperienze  professionali  maturate  e
dell'intero  servizio  prestato  nei  ruoli  direttivi e dirigenziali
della  Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu'
elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
  4.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  3, la
direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli
elementi valutativi e informativi in suo possesso.
  5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al
Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
  6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le
nomine  da  conferire a partire dal 1o gennaio 2002. Fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.