Art. 13. Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio 1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita: dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni; dirigente superiore: 63 anni; qualifiche inferiori: 60 anni. 2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 13: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art. 1.