Art. 13.
        Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio
  1.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  commissari  e  dei
dirigenti  della  Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al
raggiungimento  dei  seguenti  limiti  di  eta',  in  relazione  alla
qualifica rivestita:
    dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente
generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
    dirigente superiore: 63 anni;
    qualifiche inferiori: 60 anni.
  2.  Gli  appartenenti  al ruolo direttivo speciale sono collocati a
riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
  3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24  aprile  1982,  n.  335, e' sostituita dalla tabella 2 allegata al
presente decreto.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art.
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