Art. 2. Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti 1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale, rilevante professionalita' in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. 3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. 4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno. 6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno. 7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5. 9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. 10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.
Nota all'art. 2: - La legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art. 1.