Art. 2.
   Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti
  1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche
di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria,  svolgono  funzioni  implicanti autonoma responsabilita'
decisionale,  rilevante  professionalita'  in  relazione  ai  compiti
istituzionali  della  Polizia di Stato e sono preposti alla direzione
degli   uffici  che  comportano  l'esercizio  delle  attribuzioni  di
autorita' locale di pubblica sicurezza.
  2.  Ai  commissari  capo  e  ai  vice questori aggiunti, oltre alle
funzioni  di  cui  al  comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e
coordinamento  di  piu'  unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o
reparto  cui  sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o
reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena
responsabilita'   per  le  direttive  impartite  e  per  i  risultati
conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della
Polizia  di  Stato  e  li  sostituiscono  nella direzione di uffici e
reparti in caso di assenza o impedimento.
  3.  Il  personale  del  ruolo  dei  commissari  provvede, altresi',
all'addestramento  del  personale  dipendente  e svolge, in relazione
alla  professionalita'  posseduta, compiti di istruzione e formazione
del personale della Polizia di Stato.
  4.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti, ferme restando le
funzioni  previste  dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive
modificazioni,  sono  ufficiali  di  pubblica  sicurezza.  Essi  sono
autorita'  di  pubblica  sicurezza  nei casi previsti dalla legge. Ai
primi  dirigenti  che  non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  5.  I  primi  dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le
funzioni  indicate  nella  tabella  1  allegata,  che  sostituisce la
tabella  A  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24
aprile  1982,  n.  335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le
questure,  alle  divisioni  presso  il  dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  nonche'  ai commissariati di particolare rilevanza e agli
altri   uffici   e  reparti  determinati  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.
  6.  I  dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere
le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti
alle  questure,  ai  servizi  presso  il  dipartimento della pubblica
sicurezza,  nonche'  agli uffici di particolare rilevanza determinati
con decreto del Ministro dell'interno.
  7.  I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni
indicate  nella  tabella  A  di  cui  al  comma  5. Nell'ambito della
relativa  dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi
di  particolare  rilevanza  e'  effettuata  con  decreto del Ministro
dell'interno.
  8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono
le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.
  9.  I  dirigenti  della  Polizia  di  Stato svolgono anche funzioni
ispettive  e  quando  sono  preposti agli uffici o reparti o istituti
d'istruzione  hanno,  altresi',  la  responsabilita' dell'istruzione,
della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.
  10.   Nulla  e'  innovato  per  quanto  attiene  all'equiparazione,
nell'ambito  degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento
della  pubblica  sicurezza,  tra  i  primi  dirigenti  e  i dirigenti
superiori  e  il  personale  delle  altre amministrazioni dello Stato
anche  ad  ordinamento  autonomo di corrispondente grado, qualifica o
livello  dirigenziale,  anche ai fini della sostituzione dei titolari
dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.
 
          Nota all'art. 2:
              -  La  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali
          nelle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo".
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art.
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