Art. 3.
                   Accesso al ruolo dei commissari
  1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo dei commissari
avviene  mediante  concorso  pubblico  per  esami,  al  quale possono
partecipare  i  cittadini  italiani che godono dei diritti politici e
che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai
commi  2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli  stabiliti  dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3,
comma  6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita' morali e di
condotta  sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo
36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.  Con  regolamento  del  Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro  per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presento decreto, sono indicati la
classe  di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed
economico   per  il  conseguimento  delle  lauree  specialistiche,  i
percorsi  formativi  specifici, nonche' gli insegnamenti dei corsi di
studio   ad   indirizzo  economico  il  cui  superamento  costituisce
condizione  per  la  partecipazione  al  concorso. Sono fatti salvi i
diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati
secondo  l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e delle sue disposizioni attuative.
  3.  Con  regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio  di  polizia e le relative modalita' di accertamento. Con il
medesimo  regolamento  sono  altresi'  previste le eventuali forme di
preselezione  per  la  partecipazione al concorso, le prove di esame,
scritte  ed  orali,  le  prime  in  numero  non  inferiore  a due, le
modalita'   di   svolgimento  del  concorso,  di  composizione  della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.
  4.  Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di
un  quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti
requisiti,   ad   eccezione   del  limite  d'eta'  stabilito  con  il
regolamento  adottato  ai sensi dall'articolo 3, comma 6, della legge
15  maggio  1997,  n.  127,  gli appartenenti al ruolo degli agenti e
assistenti  e  al  ruolo  dei  sovrintendenti  con almeno tre anni di
anzianita'   alla   data  del  bando  che  indice  il  concorso,  gli
appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori e gli appartenenti al ruolo
direttivo  speciale  di  cui  all'articolo  14. I posti riservati non
coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze  armate,  dai  corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici  uffici,  che  hanno riportato condanna a pena detentiva per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 17,
          comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127 (Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo):
              "Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione  agli  impieghi).  -  6.  La  partecipazione  ai
          concorsi   indetti  da  pubbliche  amministrazioni  non  e'
          soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe  dettate  da
          regolamenti  delle  singole  amministrazioni  connesse alla
          natura    del    servizio   o   ad   oggettive   necessita'
          dell'amministrazione".
              "Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
          semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
          - 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con
          esclusione  del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli
          atenei,  con  le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  consiglio
          universitario   nazionale  e  le  commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
              -   Si   riporta   l'art.  36,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".