Art. 4. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo. 5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. 6. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2): "Art. 59 (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi). - Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole". "Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione seconda ria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno. Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneita' di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1): "Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali".