Art. 4. 
Corso  di  formazione  iniziale  per  l'immissione  nel   ruolo   dei
                             commissari 
  1. I vincitori del concorso di cui all'articolo  3  frequentano  un
corso  di  formazione  iniziale  della  durata  di  due  anni  presso
l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche  al  conseguimento
del master universitario di secondo livello, sulla base di  programmi
e modalita' coerenti con le norme concernenti  l'autonomia  didattica
degli atenei. L'insegnamento e' impartito  da  docenti  universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello  Stato  o  esperti
estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della
legge 1o aprile 1981, n. 121. 
  2. Il corso di formazione  iniziale  e'  articolato  in  due  cicli
annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture  della
Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste
dall'articolo  2.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   commissari
rivestono le qualifiche di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di
polizia giudiziaria. 
  3. Il direttore dell'Istituto  superiore  di  polizia,  sentito  il
comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei  confronti
dei frequentatori  un  giudizio  di  idoneita'  per  l'ammissione  al
secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 
  4. Salvo quanto previsto  dal  comma  5,  i  commissari  che  hanno
superato l'esame finale e che, anche  in  relazione  agli  esiti  del
tirocinio operativo, sono stati  dichiarati  idonei  al  servizio  di
polizia,  prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel  ruolo   dei
commissari con la qualifica di  commissario  capo,  secondo  l'ordine
della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio
di polizia e'  espresso  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di
polizia, sentito il comitato direttivo. 
  5. Ai  fini  della  determinazione  del  posto  in  ruolo  e  della
progressione  in  carriera,  il  personale  proveniente   dal   ruolo
direttivo speciale, di cui  all'articolo  14,  conserva  l'anzianita'
maturata nella qualifica  di  provenienza  e,  qualora  rivestiva  la
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale,  e'
confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i
requisiti di  effettivo  servizio  nelle  qualifiche  del  ruolo  dei
commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla  qualifica  di
primo dirigente. 
  6.  Le  modalita'  di  svolgimento  e  i  programmi  del  corso  di
formazione iniziale, i criteri generali  del  tirocinio  operativo  e
delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,  nonche'  i
criteri per la  formazione  della  graduatoria  di  fine  corso  sono
determinati con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  7. I commissari capo sono assegnati ai  servizi  d'istituto  presso
gli  uffici  dell'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza,   ad
esclusione degli uffici  centrali  del  dipartimento  della  pubblica
sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo
non inferiore a due anni, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
55, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici  viene  effettuata
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. 
  8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'Amministrazione. 
  9. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale  provenienti
dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 
121. 
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo degli articoli 59, secondo comma,
          e  60,  della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento
          vedi nelle note all'art. 2):
              "Art.   59   (Trattamento  economico  degli  allievi  e
          modalita'  dei  concorsi). - Agli allievi provenienti dagli
          altri  ruoli  della  Polizia  di  Stato verra' assegnato il
          trattamento economico piu' favorevole".
              "Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli
          istituti  di  istruzione  per  la  formazione del personale
          della Polizia di Stato sono i seguenti:
                1) scuole per agenti di polizia;
                2) istituti per sovrintendenti di polizia;
                3)  istituto  di  perfezionamento  per  ispettori  di
          polizia;
                4) istituto superiore di polizia;
                5) centri e scuole di specializzazione, addestramento
          e aggiornamento.
              Nei    programmi    e'    dedicata   particolare   cura
          all'insegnamento  della Costituzione e dei diritti e doveri
          del  cittadino  all'insegnamento delle materie giuridiche e
          professionali  e  alle  esercitazioni pratiche per la lotta
          alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica.  La  formulazione  dei  programmi,  i  metodi  di
          insegnamento  e di studio, il rapporto numerico fra docenti
          e  allievi,  la  previsione  e  la  conduzione  delle prove
          pratiche  rispondono  al  fine  di  conseguire la piu' alta
          preparazione professionale del personale e di promuovere il
          senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa.
              Salvo  quanto  disposto  per  l'Istituto  superiore  di
          polizia,  presso gli istituti di istruzione di cui al primo
          comma  possono  essere  chiamati  a  svolgere  attivita' di
          insegnamento    docenti    universitari   o   di   istituti
          specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
          di  primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie
          corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
          inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
          scuola  o  centro  di  polizia  sulla  base  dei nominativi
          risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
          agli  studi  ove ha sede l'istituto di polizia interessato,
          nonche'  magistrati,  funzionari  appartenenti  ai ruoli di
          Polizia  di  Stato  o di altre amministrazioni dello Stato,
          ufficiali   delle   Forze  armate  ed  esperti  in  singole
          discipline,   i   quali   abbiano   comunicato  la  propria
          disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
          di polizia.
              Per         l'insegnamento         delle        materie
          specialistico-professionali  ed  operative,  gli  incarichi
          sono  conferiti  al  personale  appartenente  ai  ruoli dei
          dirigenti,  dei  commissari e degli ispettori della Polizia
          di  Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i
          relativi  incarichi  sono conferiti al personale di polizia
          di   qualsiasi   ruolo   in  possesso  della  qualifica  di
          istruttore  o della necessaria professionalita', nonche' ad
          esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
          di  insegnamento  possono  essere  conferiti anche ad altri
          appartenenti  alla Polizia di Stato, in servizio presso gli
          istituti  interessati,  aventi la qualifica non inferiore a
          quella  di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno
          la  durata  del  corso  e sono rinnovabili. La scelta degli
          insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
          capo  della  polizia  -  direttore  generale della pubblica
          sicurezza,  sentito  il  direttore dell'istituto o scuola o
          centro  di  polizia. I docenti non di ruolo della scuola di
          istruzione seconda
          ria,  incaricati  dell'insegnamento  presso  un  istituto o
          scuola   o   centro  di  polizia,  qualora  siano  nominati
          supplenti  annuali  del  provveditore  agli  studi, possono
          essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico
          presso  l'istituto  di  istruzione  della Polizia di Stato,
          purche'     l'orario    di    insegnamento    non    superi
          complessivamente  le  diciotto  ore  settimanali  e risulti
          compatibile  con l'attivita' di insegnamento che il docente
          deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
          servizio  prestato dai docenti non di ruolo della scuola di
          istruzione  secondaria  presso l'istituto o scuola o centro
          di  polizia  e'  considerato  come  servizio  non  di ruolo
          prestato presso le scuole statali.
              Coloro  che  sono  chiamati  a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento  possono  essere  collocati,  ad eccezione del
          personale  appartenente  ai  ruoli  della Polizia di Stato,
          nella  posizione  di  fuori  ruolo  dall'amministrazione di
          appartenenza  e,  in  tal  caso,  svolgeranno  attivita' di
          insegnamento  a  tempo  pieno.  Gli  insegnanti  di cultura
          generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
          di  entrata  in  vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253,
          confermati  nell'insegnamento  e per lo stesso abilitati ai
          sensi  degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n.
          608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
          utilizzati fino al collocamento a riposo.
              Fuori   dei   casi   previsti  dal  quinto  comma,  per
          l'insegnamento    o    per    l'addestramento    fisico   e
          tecnico-operativo  svolti  presso  gli  istituti o scuole o
          centri  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene
          corrisposto  un  compenso orario stabilito con le modalita'
          indicate  nell'art.  13  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  21 aprile  1972,  n. 472, concernente la Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              Le  materie  d'insegnamento,  i  piani  di  studio,  lo
          svolgimento   dei  corsi,  le  modalita'  degli  esami,  il
          collegio   dei   docenti   e   gli  appositi  organismi  di
          collaborazione  tra  docenti  e  allievi  sono previsti dai
          regolamenti  degli  istituti  o  scuole  o centri di cui al
          primo   comma,   da   emanarsi  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.
              Il  collegio dei docenti esprime al direttore il parere
          sul  giudizio  di  idoneita' di cui agli articoli 48, comma
          secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo".
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 55, quarto comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
              "Il  trasferimento  ad  altra sede puo' essere disposto
          anche  in  soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto
          quando  la  permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
          prestigio  dell'amministrazione  o  si  sia determinata una
          situazione   oggettiva   di   rilevante   pericolo  per  il
          dipendente   stesso,   o   per  gravissime  ed  eccezionali
          situazioni personali".