Art. 5
             Dimissioni dal corso di formazione iniziale

  1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non  ottengono  il  giudizio  di idoneita' previsto al termine del
   primo  ciclo  del  corso,  nonche'  il  giudizio  di  idoneita' al
   servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti,
   tutti  gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo
   ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono  stati  per  qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale
   per  piu'  di  novanta  giorni anche se non consecutivi, ovvero di
   centottanta  nel  caso di assenza per infermita' contratta durante
   il  corso,  per infermita' dipendente da causa di servizio qualora
   si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
   Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
  2.  I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata
determinata  da  infermita'  contratta  a  causa  delle esercitazioni
pratiche,  da  infermita'  dipendente da causa di servizio, ovvero da
maternita'  se  si  tratta  di  personale  femminile,  sono ammessi a
partecipare  al  primo  corso successivo al riconoscimento della loro
idoneita'  psico-fisica,  ovvero  successivo  ai  periodi  di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  3.  Sono  espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con  decreto  del  capo  della polizia - direttore generale
della  pubblica  sicurezza,  su  proposta del direttore dell'Istituto
superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
  5.  Salvo  quanto  previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso
determinano  la  cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I
provvedimenti  di  espulsione  costituiscono, inoltre, causa ostativa
alla   partecipazione   ai   successivi  concorsi  per  la  nomina  a
commissario.
 
          Nota all'art. 5:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge
          10 ottobre  1986,  n.  668  (Modifiche  e integrazioni alla
          legge  1o aprile  1981,  n.  121,  e  relativi  decreti  di
          attuazione,   sul  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza):
              "Art.  28. - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi
          di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge lo aprile
          1981, n. 121, e all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n. 341, appartenente ai ruoli
          della   Polizia   di  Stato  o  della  amministrazione  del
          Ministero  dell'interno  o  degli  altri  corpi di polizia,
          durante  il  periodo  di  frequenza  al  corso  e' posto in
          aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di
          cui all'art. 59 della legge 1o aprile 1981, n. 121".