Art. 7. Nomina a primo dirigente 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.