Art. 7.
                      Nomina a primo dirigente
  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  primo  dirigente  dei ruoli del
personale  della  Polizia  di  Stato  che espleta funzioni di polizia
avviene:
    a)  nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre  di  ogni  anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento  del  corso di formazione per l'accesso alla qualifica di
primo  dirigente  della  durata  di  tre  mesi con esame finale. Allo
scrutinio  per  merito  comparativo e' ammesso il personale del ruolo
dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto,
con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
    b)  nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili
al  31  dicembre  di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami
riservato  al  personale del ruolo dei commissari, in possesso di una
delle  lauree  indicate  all'articolo  3,  comma  2,  che  rivesta la
qualifica  di  vice  questore  aggiunto  ovvero abbia maturato almeno
cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica di commissario
capo.
  2.  La  nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame
finale  del  corso  per  il personale di cui al comma 1, lettera a) e
secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione
del  posto  in  ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari
che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
  3.  Il  corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera
a),  che  si  svolge  presso  l'Istituto  superiore di polizia, ha un
indirizzo   prevalentemente   professionale   ed   e'  finalizzato  a
perfezionare   le  conoscenze  di  carattere  tecnico,  gestionale  e
giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
  4.  Le  modalita'  di  svolgimento  e  i  programmi  del  corso  di
formazione  dirigenziale,  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine
corso,  sono  determinati  con  il  regolamento  ministeriale  di cui
all'articolo 4, comma 6.