Art. 8. 
              Concorso per la nomina a primo dirigente 
 
  1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma  1,
lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia
- direttore generale della  pubblica  sicurezza  da  pubblicarsi  nel
bollettino ufficiale del personale. 
  2. L'esame e' diretto ad accertare  l'attitudine  del  candidato  a
fornire soluzioni  corrette  sotto  il  profilo  della  legittimita',
dell'efficacia,  dell'efficienza  e   dell'economicita'   dell'azione
amministrativa e consiste in: 
    a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; 
    b)  un  colloquio  volto  a  verificare,  oltre   al   grado   di
preparazione professionale del candidato, anche la sua  capacita'  di
sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate  agli  uffici
di livello dirigenziale. 
  3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia  riportato
una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio  e
in ciascuna prova scritta. 
  4. Il personale che per tre volte  non  sia  stato  compreso  nella
graduatoria  degli  idonei  non  e'  ammesso  a  ripetere  la   prova
concorsuale. 
  5. Non e' ammesso al concorso  il  personale  che,  alla  data  del
relativo bando, abbia riportato: 
    a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo  inferiore  a
"distinto"; 
    b) nell'anno precedente,  la  sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria; 
    c) nei  tre  anni  precedenti,  la  sanzione  disciplinare  della
deplorazione; 
    d) nei cinque anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare  della
sospensione dal servizio. 
  6. Le modalita' del concorso, le  materie  oggetto  dell'esame,  le
categorie dei titoli da ammettere  a  valutazione,  il  punteggio  da
attribuire a  ciascuna  categoria  di  titoli  sono  determinati  con
regolamento del Ministro dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  emanare  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma
1, nominata con decreto del capo della polizia -  direttore  generale
della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice  direttore  generale
con funzioni vicarie ed e' composta da: 
    a) un direttore di ufficio o direzione centrale del  dipartimento
della pubblica sicurezza; 
    b) un dirigente dei ruoli del personale della  Polizia  di  Stato
che espleta  funzioni  di  polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore, che svolga funzioni di questore; 
    c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
    d) un docente universitario esperto in materia di  organizzazione
del settore pubblico od aziendale. 
  8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da  un  funzionario
del ruolo dei commissari in servizio  presso  il  dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  9. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti  componenti
supplenti  prescelti,  ai  fini  della  sostituzione  dei  componenti
interni, tra i dirigenti dei ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore  a
dirigente superiore. 
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.