Art. 9. 
          Promozione alla qualifica di dirigente superiore 
 
  1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue,
nel limite dei  posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno  successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.