Art. 2.
                (Razionalizzazione delle disposizioni
     in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

  1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  concernente  gli enti
creditizi e finanziari, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis.  I  criteri  di  valutazione  previsti  dal  comma  2  si
applicano  anche  per  i  soggetti,  diversi  dagli  enti creditizi e
finanziari,  che  nei  conti  annuali  valutano  le  operazioni fuori
bilancio di cui al comma 1".
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 103-bis del Testo unico
          delle  imposte sui redditi, approvato con il citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          gia'  citato  nelle  note all'art. 1, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla
          formazione  del  reddito  degli enti creditizi e finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  concorrono i componenti positivi e negativi
          che  risultano  dalla  valutazione  delle operazioni "fuori
          bilancio  ,  in corso alla data di chiusura dell'esercizio,
          derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute
          o  tassi  d'interesse,  o  che  assumono  come parametro di
          riferimento  per  la  determinazione  della  prestazione la
          quotazione  di  titoli  o  valute  ovvero l'andamento di un
          indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
              2.  La  valutazione  di  cui  al  comma 1 e' effettuata
          secondo  i  criteri  previsti  dagli  articoli 15, comma 1,
          lettera  c),  18,  comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3,
          del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine
          i  componenti  negativi  non  possono essere superiori alla
          differenza  tra il valore del contratto o della prestazione
          alla   data   della   stipula   o   a  quella  di  chiusura
          dell'esercizio  precedente  e il corrispondente valore alla
          data  di  chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di
          quest'ultimo valore, si assume:
                a) per  i  contratti uniformi a termine negoziati nei
          mercati   regolamentati   italiani   o   esteri,   l'ultima
          quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
                b) per  i  contratti  di  compravendita di titoli, il
          valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma
          3 dell'art. 61;
                c) per  i  contratti  di  compravendita di valute, il
          valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma
          2  dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          87;
                d) in  tutti  gli  altri  casi, il valore determinato
          secondo  i  criteri  di  cui  alla  lettera  c) del comma 4
          dell'art. 9.
              2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si
          applicano   anche   per  i  soggetti,  diversi  dagli  enti
          creditizi  e  finanziari, che nei conti annuali valutano le
          operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
              3.  Se  le  operazioni  di cui al comma 1 sono poste in
          essere  con  finalita'  di copertura dei rischi relativi ad
          attivita'  e passivita' produttive di interessi, i relativi
          componenti  positivi  e  negativi  concorrono  a formare il
          reddito,  secondo  lo  stesso criterio di imputazione degli
          interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
          rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero
          secondo  la  durata  del  contratto, se le operazioni hanno
          finalita'  di  copertura  di  rischi connessi ad insiemi di
          attivita'   e   passivita'.  A  tal  fine  l'operazione  si
          considera  di  copertura  quando ha l'obiettiva funzione di
          ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di
          singole  attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e
          passivita'.".