Art. 3.
             (Disposizioni di semplificazione in materia
                       di redditi di impresa)

  1.  All'articolo  2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
la  disciplina  dei  redditi  di  impresa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  nel  comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Tuttavia,  per  il secondo dei predetti periodi sono computati anche
gli  importi,  determinati  ai sensi del comma 9, degli investimenti,
dei  conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo
precedente   che   non   hanno  rilevato  ai  fini  dell'applicazione
dell'agevolazione in detto periodo.";
    b)   nel   comma  9,  lettera  a),  ultimo  periodo,  le  parole:
"utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli
impianti   stessi"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "utilizzati
esclusivamente  dal  possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in
corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".
    c)  nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale
D/1"  sono  sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1,
D/2, D/3 e D/8";
    d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
      "11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8
sono  ceduti  a  terzi  o  destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore  o  assegnati  ai  soci  o  destinati  a  finalita'
estranee  all'esercizio  dell'impresa o destinati a strutture situate
all'estero  entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in
cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e'
attribuito,   a   qualsiasi   titolo,   ai   soci  o  partecipanti  o
all'imprenditore  entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a
quello  in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili
di  cui  allo  stesso  comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato
all'applicazione   dell'aliquota   ivi   prevista   e'  rideterminato
assumendo:  a)  l'importo degli investimenti ridotto della differenza
tra  il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi
sostenuti  nello  stesso  periodo  d'imposta  per  l'effettuazione di
investimenti  di  cui  al  comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e
degli  accantonamenti  di  utili  ridotto  della  differenza  tra  le
predette   attribuzioni  e  l'importo  dei  conferimenti  in  denaro,
computati  secondo  i  criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del
decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti
di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta
e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in
cui  i  beni  sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e'
versata  nel  termine  per il versamento a saldo delle imposte dovute
per tale periodo";
    e)  nel  comma  12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al
comma  8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di
cui al comma 8 e per il successivo".
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2, commi da 8 a 12,
della  legge  13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del
presente  articolo,  gli  investimenti rilevano per la parte eseguita
nei   periodi  d'imposta  agevolati  anche  se  iniziati  in  periodi
precedenti  e,  per  il  secondo dei predetti periodi nonche' ai fini
dell'applicazione  del  regime  di  cui  al comma 8, secondo periodo,
dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto
dal  comma  1,  lettera  a), del presente articolo, i conferimenti si
computano  senza  tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.
  3.  Dopo  il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133, e' inserito il seguente:
    "7-bis.  La  disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili
formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui
all'articolo  14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se
si  tratta  di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999".
  4.  All'articolo  7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489,  concernente  la  tenuta  dei  registri  contabili  con  sistemi
meccanografici,  la  parola: "corrente" e' sostituita dalle seguenti:
"per  il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni annuali,".
  5.  All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia
di regolarizzazione di societa' di fatto o irregolari, il comma 68 e'
sostituito dal seguente:
    "68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31
luglio  2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001,
in  una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro
quinto  del  codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74".
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio
          1999,   n.   133,   recante  "Disposizioni  in  materia  di
          perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
          S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  2  (Modifiche  alla  disciplina  dei  redditi di
          impresa).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi aventi ad
          oggetto  la  modifica  delle  disposizioni  concernenti  le
          imposte  sui redditi applicabili alle imprese individuali e
          alle   societa'  di  persone,  in  regime  di  contabilita'
          ordinaria,   secondo   i   seguenti   princi'pi  e  criteri
          direttivi:
                a) tassazione  separata,  con  aliquota  allineata  a
          quella  prevista per le persone giuridiche, della parte dei
          redditi  d'impresa  soggetta  al  regime di cui all'art. 5,
          comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  466,  e  assoggettamento all'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  (IRPEF)  dei  residui  redditi  di
          impresa, eccedenti la predetta parte;
                b) previsione,  per i periodi di imposta successivi a
          quello  in  corso  alla  data  del  1 gennaio  2000,  della
          facolta' per il contribuente di richiedere:
                  1)  la  separazione dell'imposizione sui menzionati
          soggetti  da  quella  dell'imprenditore,  dei collaboratori
          familiari e dei soci;
                  2)  l'assoggettamento  del  reddito  di  impresa ad
          imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime
          previsto per le persone giuridiche;
                  3)  l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche   dei  redditi  corrisposti  dall'impresa
          all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con
          applicazione  del  credito di imposta per l'imposta assolta
          dall'impresa.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si attuano nel
          limite  delle  residue  disponibilita'  del  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono   trasmessi   alla  Commissione  parlamentare  di  cui
          all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          per  l'acquisizione  del  parere, che viene espresso con la
          procedura  di  cui  all'art.  3, commi 14 e seguenti, della
          citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
              4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto degli
          stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere della
          Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con
          uno  o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
          correttive.
              5. All'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) alla  lettera  b),  dopo le parole: "rispetto alle
          corrispondenti  voci  risultanti  dal  bilancio relativo al
          periodo  di  imposta  in  corso  alla data del 30 settembre
          1996;  sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo'
          essere  applicata anche con riferimento a un moltiplicatore
          di tale incremento; ;
                b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
                "b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina
          con  riferimento  all'intero patrimonio netto delle imprese
          individuali  e  delle  societa''  di  persone  in regime di
          contabilita' ordinaria; .
              6.  Le  disposizioni  di  cui al comma 5 si applicano a
          decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello
          in  corso  alla  data  del  30 settembre  1996,  anche  con
          riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi
          di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione
          dei   provvedimenti  di  attuazione  del  comma  5  trovano
          applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
              7.  Gli  utili  relativi  agli  esercizi  in  corso  al
          31 dicembre  1998  e  al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle
          societa'  fruenti  delle  agevolazioni  di cui all'art. 14,
          comma  5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per i quali e'
          attribuito  ai  soci il credito d'imposta limitato, possono
          essere  esclusi  dalla  formazione del reddito d'impresa se
          determinano   la  riduzione  o  l'annullamento  di  perdite
          rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, e
          dell'art.  102  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in
          caso  di  distribuzione,  alle  riserve  formate  con utili
          fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio
          in  corso  al  31 dicembre  1997.  La  disposizione  non si
          applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
          operazioni sul capitale.
              7-bis.  La  disposizione  di  cui al comma 7 si applica
          agli  utili  formatisi negli esercizi nei quali sono fruite
          le  agevolazioni  di  cui all'art. 14, comma 5, della legge
          1 marzo  1986,  n.  64,  anche  se  si  tratta  di esercizi
          successivi  a  quello  in  corso  alla data del 31 dicembre
          1999.
              8.  Per  il  periodo  d'imposta  in  corso alla data di
          entrata in vigore della presente legge e per il successivo,
          il  reddito  complessivo  netto dichiarato dalle societa' e
          dagli  enti  commerciali  indicati  nell'art.  87, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e' assoggettabile
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  con
          l'aliquota  del 19 per cento per la parte corrispondente al
          minore   tra   l'ammontare   degli   investimenti  in  beni
          strumentali  nuovi  di cui agli articoli 67 e 68 del citato
          testo   unico,   anche   mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria,  effettuati  negli stessi periodi e quello dei
          conferimenti  in  denaro  nonche'  degli  accantonamenti di
          utili  a  riserva  eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,
          per  il  secondo  dei predetti periodi sono computati anche
          gli  importi,  determinati  ai  sensi  del  comma  9, degli
          investimenti,  dei  conferimenti  e degli accantonamenti di
          utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato
          ai   fini   dell'applicazione  dell'agevolazione  in  detto
          periodo.  Per  le societa' e gli enti commerciali di cui al
          citato  art.  87,  comma 1, lettera d), le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  relativamente  alle stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato.
              9. Agli effetti del comma 8:
                a) gli  investimenti devono riguardare beni destinati
          a  strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,
          in  ciascun  periodo  d'imposta,  per la parte eccedente le
          cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
          esclusi  in  ogni  caso  gli  investimenti, le cessioni, le
          dismissioni  e  gli  ammortamenti  relativi  ai beni di cui
          all'art.  121-bis,  comma  1,  lettera  a),  numero 1), del
          citato  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 917 del 1986, tranne quelli destinati
          ad  essere  utilizzati esclusivamente come beni strumentali
          nell'attivita'   propria  dell'impresa  o  adibiti  ad  uso
          pubblico,   e  relativi  ai  beni  immobili  diversi  dagli
          impianti   e  dagli  opifici  appartenenti  alle  categorie
          catastali  D/1,  D/2,  D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente
          dal  possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso
          di costruzione, destinati a tale utilizzo;
                b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a
          riserva  vanno  computati,  in  ciascun  periodo d'imposta,
          secondo  i  criteri  previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, e rilevano
          per  la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma
          5  verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli
          enti  commerciali  di cui all'art. 87, comma 1, lettera d),
          del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo
          di  dotazione  delle  stabili organizzazioni nel territorio
          dello Stato.
              10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di
          cui  agli  articoli  1,  comma  3, e 6, comma 1, del citato
          decreto  legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
          reddito  assoggettato  alla  disciplina  dei  commi 8 e 9 e
          della  relativa  imposta.  Detto  reddito rileva, tuttavia,
          agli  effetti  della  determinazione  dell'ammontare  delle
          imposte  di  cui  al comma 4 dell'art. 105 del citato testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          n.  917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi
          di  cui  al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a
          tal  fine  si  considera  come  provento non assoggettato a
          tassazione  la  quota  pari  al  48,65  per  cento di detto
          reddito.
              11.  Le  disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili,
          anche  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori
          individuali  e  dalle  societa'  in  nome  collettivo  e in
          accomandita  semplice  in regime di contabilita' ordinaria.
          Se  i  predetti  soggetti  sono  in  regime di contabilita'
          semplificata,  le  disposizioni  stesse  si  applicano  con
          riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti
          indicati  nei  commi  8  e  9,  a  condizione  che i ricavi
          dichiarati   siano   non   inferiori   a  quelli  derivanti
          dall'applicazione  dei  parametri  di cui all'art. 3, comma
          184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di
          settore  di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
          1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre  1993,  n.  427,  se approvati per il settore di
          appartenenza.
              11-bis.  Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
          comma  8  sono  ceduti  a  terzi  o  destinati  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
          o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
          o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
          periodo   d'imposta   successivo   a   quello  in  cui  gli
          investimenti  sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
          e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
          all'imprenditore   entro   il   secondo  periodo  d'imposta
          successivo  a  quello in cui i conferimenti in denaro e gli
          accantonamenti  di  utili  di  cui allo stesso comma 8 sono
          eseguiti,    il   reddito   assoggettato   all'applicazione
          dell'aliquota  ivi  prevista  e'  rideterminato  assumendo:
          a) l'importo  degli  investimenti  ridotto della differenza
          tra  il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati
          e  i  costi  sostenuti  nello  stesso periodo d'imposta per
          l'effettuazione  di  investimenti  di  cui  al  comma 8; b)
          l'ammontare  dei  conferimenti  e  degli  accantonamenti di
          utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni
          e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i
          criteri   previsti   dall'art.  1,  comma  5,  del  decreto
          legislativo    18 dicembre    1997,   n.   466,   e   degli
          accantonamenti  di  utili  eseguiti  nello  stesso  periodo
          d'imposta.   La maggiore   imposta   e'   liquidata   nella
          dichiarazione  dei  redditi  del periodo d'imposta in cui i
          beni  sono  alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
          e'  versata  nel  termine  per  il versamento a saldo delle
          imposte dovute per tale periodo.
              12.  Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il
          successivo,   l'acconto   dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e  dell'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche  e'  calcolato,  in base alle disposizioni della
          legge  23 marzo  1977,  n.  97, e successive modificazioni,
          assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente  e  come
          imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella
          che  si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei
          commi da 8 a 11.
              13.  Dai  decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
          disposizioni  di  cui al comma 7 non possono derivare oneri
          aggiuntivi  per  il  bilancio dello Stato superiori a l.000
          miliardi  di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  finanze. All'onere derivante dalle misure
          agevolative  di  cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
          derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al comma 7 che non
          risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
          complessivamente  in  2.000  miliardi  di lire per ciascuno
          degli  anni  2000  e  2001, si provvede per una quota parte
          pari  alla  meta'  mediante utilizzo delle proiezioni per i
          medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
          provvede  a  carico  delle maggiori  disponibilita'  di cui
          all'art.  1,  comma  2, ultimo periodo, che a tal fine sono
          utilizzabili   anche   per   l'anno   2000,  salvo  che  al
          reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le
          procedure  previste  dall'art. 11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni; in
          assenza  di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
          comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  466, recante "Riordino
          delle  imposte personali sul reddito al fine di favorire la
          capitalizzazione  delle imprese, a norma dell'art. 3, comma
          162,  lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          5 gennaio 1998, n. 3, S.O.:
              "Art. 1.1-4. (Omissis).
              5.  Gli  incrementi derivanti da conferimenti in denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti    dall'accantonamento   di   utili   a   partire
          dall'inizio  dell'esercizio in cui le relative riserve sono
          formate.   I  decrementi  rilevano  a  partire  dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del decreto-legge
          10 giugno  1994,  n.  357, recante "Disposizioni tributarie
          urgenti   per   accelerare   la   ripresa  dell'economia  e
          dell'occupazione,  nonche'  per  ridurre  gli adempimenti a
          carico   del   contribuente",   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   11 giugno  1994,  n.  135,  e  convertito,  con
          modificazioni,   nella   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di
          sanzioni   per   irregolarita'   formali).   -   1.  (Comma
          soppresso).
              2. (Comma soppresso).
              3.  In  caso  di  irregolarita'  nella compilazione dei
          documenti  di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
          627,  la  pena pecuniaria non si applica se il trasgressore
          versa   all'ufficio   dell'imposta   sul   valore  aggiunto
          competente  una somma pari a un centesimo del massimo della
          suddetta  pena  entro  sessanta giorni successivi alla data
          della   consegna   o   della   notifica   del   verbale  di
          constatazione.
              4.   Nell'art.   39,   terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
          soppresse  le  parole  da:  "e' ammesso" fino alla fine del
          comma.
              4-bis.  All'art.  41  del  decreto del Presidente della
          Repubblica    26 ottobre    1972,    n.   633,   successive
          modificazioni,   dopo   il  quarto  comma  e'  inserito  il
          seguente:  "Tuttavia,  qualora la violazione degli obblighi
          previsti  al  quarto  comma  non  comporti variazioni nelle
          risultanze  delle  liquidazioni  periodiche  o  in  sede di
          dichiarazione   annuale,  si  applicano  esclusivamente  le
          sanzioni  previste all'art. 47, primo comma, n. 3) e non e'
          dovuto pagamento d'imposta".
              4-ter.  A  tutti  gli  effetti  di  legge, la tenuta di
          qualsiasi  registro contabile con sistemi meccanografici e'
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei,   nei   termini   di  legge,  dei  dati  relativi
          all'esercizio  per il quale non siano scaduti i termini per
          la  presentazione  delle  relative  dichiarazioni  annuali,
          allorquando  anche  in  sede  di controlli ed ispezioni gli
          stessi   risultino   aggiornati   sugli  appositi  supporti
          magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta
          avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 3, commi 68-74, della
          legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1996, n. 303, S.O., cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.   3  (Disposizioni  in  materia  di  entrata).  -
          1. - 67. (Omissis).
              68.  Le  societa'  di fatto o irregolari esistenti alla
          data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro
          il  28 febbraio  2001, in una delle forme previste dai capi
          III  e  IV  del titolo V del libro quinto del codice civile
          secondo  le  procedure  e  con le agevolazioni previste dai
          commi da 69 a 74.
              69.  L'atto  di  regolarizzazione  della  societa' puo'
          essere   stipulato   con   sottoscrizione  dei  contraenti,
          autenticata  ai sensi dell'art. 2703 del codice civile. Per
          gli  atti  posti  in  essere ai fini della regolarizzazione
          delle  societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti
          ad  un  quarto.  Il  comune  dove  ha  sede  la societa' da
          regolarizzare  puo'  applicare uno specifico tributo, nella
          misura  massima  di  lire  250.000.  Il  notaio  rogante  o
          autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica
          che  sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma
          70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i
          trenta  giorni  successivi presso il competente ufficio del
          registro;  verifica  altresi'  che  il  tributo  di  cui al
          periodo   precedente   sia   stato  assolto  o  provvede  a
          riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni
          successivi alla tesoreria comunale.
              70.  Gli  atti  e le formalita' posti in essere ai fini
          della  regolarizzazione  sono  assoggettati,  in  luogo dei
          relativi  tributi,  ad  una imposta sostitutiva, qualora il
          contribuente  faccia  contestuale  richiesta,  dovuta nelle
          seguenti misure:
                a) dalle  societa'  irregolari  costituite  con  atto
          scritto   registrato,   nonche'  dalle  societa'  di  fatto
          denunciate  agli  effetti  dell'imposta  di registro e gia'
          assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di
          regolarizzazione  e per la variazione nell'intestazione dei
          beni  mobili  iscritti  nei  pubblici  registri,  dei  beni
          immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di
          quelli  nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in
          nome o per conto della societa';
                b) dalle  societa'  di  fatto,  in lire 1.000.000; se
          nell'atto   di   regolarizzazione   figurano   beni,   gia'
          utilizzati  dalla  societa',  di proprieta' del socio e che
          vengono conferiti alla societa' stessa, l'imposta e' dovuta
          nella  misura  di  lire 1.500.000 quando il conferimento ha
          per  oggetto  beni  mobili iscritti nei pubblici registri e
          nella  misura  di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
          immobili strumentali.
              71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di
          regolarizzazione    gli   amministratori   della   societa'
          richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
              72.  La  regolarizzazione  costituisce  titolo  per  la
          variazione   dell'intestazione,  a  favore  della  societa'
          regolarizzata,  di  tutti gli atti ed i provvedimenti della
          pubblica   amministrazione   intestati,   alla  data  della
          regolarizzazione,  alla  societa'  preesistente  ovvero  ai
          soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
              73.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  le
          detrazioni  e  gli  adempimenti disciplinati dall'art. 19 e
          dal  titolo  II del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,   n.   633,   effettuati  dai  soci  per
          l'attivita'  esercitata  dalla  societa' anteriormente alla
          regolarizzazione,  si considerano effettuati dalla societa'
          regolarizzata.
              74.  Non  si  fa  comunque luogo a rimborso di imposte,
          pene  pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge.
              75.- 217. (Omissis).".