Art. 4
                        Norma interpretativa

  1.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di
determinazione   dell'imposta  o  di  regimi  contabili,  si  intende
applicabile   anche   ai   comportamenti   concludenti   tenuti   dal
contribuente  anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
decreto  n.  442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte,
soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate.
 
          Note all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del Decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 novembre  1997,  n.  442,
          recante  "Regolamento  recante  norme per il riordino della
          disciplina  delle  opzioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto  e  di imposte dirette", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298:
              "Art.  1 (Opzione e revoca). - 1. L'opzione e la revoca
          di  regimi  di  determinazione  dell'imposta  o  di  regimi
          contabili  si  desumono  da  comportamenti  concludenti del
          contribuente  o  dalle  modalita' di tenuta delle scritture
          contabili.  La  validita'  dell'opzione  e  della  relativa
          revoca   e'   subordinata   unicamente  alla  sua  concreta
          attuazione  sin  dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. E'
          comunque  consentita  la  variazione  dell'opzione  e della
          revoca  nel  caso  di  modifica  del  relativo  sistema  in
          conseguenza di nuove disposizioni normative.
              2.  In  presenza  di fusione o scissione di societa' il
          regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun
          soggetto,   continua   fino  alla  prevista  scadenza,  con
          l'applicazione,   ove  necessario,  delle  norme  contenute
          nell'art.  36  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.".