Art. 5.
   (Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad
agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi
      alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

  1.  All'articolo  4-quinquies  del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma 4 e' inserito il
seguente:
    "4-bis.  Fermi  restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge
19  dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del
finanziamento  ai  sensi  del comma 4 e' da considerare contributo in
conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
6,  comma  16-quinquies,  del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e
successive  modificazioni,  non  concorre alla formazione del reddito
d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".
 
          Note all'art. 5:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-quinquies  del
          decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante "Disposizioni
          urgenti  per  prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi
          sul  territorio nazionale, nonche' interventi in materia di
          protezione  civile,  ambiente  e  agricoltura",  pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 maggio  1997,  n.  115  e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  nella  legge
          16 luglio 1997, n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          19 luglio   1997,  n.  167,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.   4-quinquies   (Rilocalizzazione   di  attivita'
          produttive  collocate  in aree a rischio di esondazione). -
          1.   I   titolari   di  imprese  industriali,  artigianali,
          commerciali,    di   servizi,   turistico-alberghiere   con
          insediamenti  ricompresi  nelle  fasce  fluviali soggette a
          vincolo  derivante  dalle  delibere  adottate  dal comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
          183,  e  dell'art.  12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
          398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
          1993,  n. 493, possono, entro due anni alla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          accedere  ai  crediti  agevolati  destinati  alle attivita'
          produttive  danneggiate  dagli eventi alluvionali che hanno
          colpito  l'Italia  settentrionale nel novembre 1994, di cui
          agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  e  successive  modificazioni, allo scopo di
          rilocalizzare   in   condizioni  di  sicurezza  la  propria
          attivita'   al   di  fuori  delle  citate  fasce  fluviali,
          nell'ambito  del  territorio del medesimo comune o di altri
          comuni  distanti  non piu' di trenta chilometri, nel limite
          delle  risorse  residue  assegnate al Mediocredito centrale
          S.p.a.  e  alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3
          del   decreto-legge   n.  691  del  1994,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
              2.   I   finanziamenti   ricomprendono   gli  oneri  di
          acquisizione   di   aree  idonee,  di  realizzazione  degli
          insediamenti  e di trasferimento delle attrezzature e degli
          impianti  produttivi,  nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa   stessa   nel   limite  della  pari  capacita'
          produttiva  nonche'  di  demolizione  e di ripristino delle
          aree  dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
          per  cento  per  spesa  prevista  non  superiore a lire due
          miliardi,  fino  al  75  per  cento  per spesa prevista non
          superiore  a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
          spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
              3.  I  finanziamenti  di  cui al presente articolo sono
          concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
          propria   capacita'  produttiva  o  attuano  interventi  di
          innovazione  tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
          carico dell'impresa medesima.
              4.  I  titolari  di  imprese  industriali, commerciali,
          artigianali  e  di  servizi  di cui al comma 1, che abbiano
          fruito  dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
          del  1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
          dagli   eventi   alluvionali   del novembre  1994,  possono
          accedere   ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  ed  il
          precedente  finanziamento viene contestualmente estinto con
          oneri  a  carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
          medesimo comma 1.
              4-bis.  Fermi  restando  gli  stanziamenti  di  cui  al
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
          sensi  del  comma  4  e' da considerare contributo in conto
          capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art.
          6,  comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994,
          n.   646,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          21 gennaio  1995,  n.  22,  e successive modificazioni, non
          concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto
          che ha fruito della predetta estinzione.
              5.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo  del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.A.  -
          Artigiancassa  sui  finanziamenti  concessi dalle banche ai
          sensi  del  presente  articolo sono stabilite, ove non gia'
          disciplinate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con   il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la gestione delle agevolazioni si
          applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
              6.  I  limiti  e le condizioni di cui all'art. 3, comma
          214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del
          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,
          riguardanti  i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
          presso  la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
          pubblici  assegnati  alla Cassa per il credito alle imprese
          artigiane   S.p.a.   -  Artigiancassa  ed  al  Mediocredito
          centrale S.p.a.
              6-bis.  Nei  limiti delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  all'unita'
          previsionale  di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e
          della  domanda  estera",  ai  titolari di aziende agricole,
          singole   e  associate,  comprese  le  cooperative  per  la
          raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
          prodotti  agricoli  che  intendono rilocalizzare la propria
          attivita',  si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
          alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
          finanziamenti  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
          presente articolo.
              6-ter.  Nei  casi di avvenuta delocalizzazione previsti
          dal  presente  articolo,  i  proprietari dei territori resi
          liberi,  ricompresi  nelle  fasce  A e B del piano-stralcio
          adottato  dall'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, possono
          accedere,  nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  nell'ambito
          dell'unita'   previsionale   di   base   3.2.1.8  "Sviluppo
          dell'esportazione  e  della  domanda  estera",  ai  crediti
          agevolati  di  cui  al presente articolo al fine di avviare
          sui  medesimi  terreni attivita' agricole, a condizione che
          il  5  per cento degli stessi venga destinato ad interventi
          di  rinaturalizzazione.  In  questi  casi  il finanziamento
          ricomprende    gli   oneri   relativi   alla   bonifica   e
          all'adeguamento   ad   uso   agricolo   del  terreno,  agli
          interventi  di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
          riservata,   all'avviamento  dell'attivita'  produttiva  ed
          all'acquisto  di  mezzi  e  scorte  ad  essa destinati, nei
          limiti  stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
          agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
          terreni  medesimi.  L'esercente  l'attivita'  agricola deve
          assicurare  idonea  manutenzione  anche  delle  porzioni di
          terreno   sulle   quali   ha   attuato  gli  interventi  di
          rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
          del   credito  agevolato.  Le  condizioni  e  le  modalita'
          dell'intervento   agevolativo   del  Mediocredito  centrale
          S.p.A.  e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.A.  -  Artigiancassa,  ove non gia' disciplinate con il
          decreto  ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
          disciplinate  con  un  ulteriore  decreto  del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con il Ministro per le politiche agricole, con il
          Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione civile.".