Art. 6.
   (Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18
                       dicembre 1997, n. 467)

  1.   Al  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358,  recante
disposizioni  in  materia  di  riordino  delle  imposte  sui  redditi
applicabili  alle  operazioni  di cessione e conferimento di aziende,
fusione,  scissione  e  permuta  di partecipazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 1, recante norme sull'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o
di  collegamento,  al  comma  1,  le  parole: "del 27 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento";
    b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  "Per  le  sollecitazioni  all'investimento,  effettuate ai
sensi  della  parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  con  cui  vengono  cedute partecipazioni di
collegamento  ai  sensi  dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero
partecipazioni   che   comportano  per  l'offerente  la  perdita  del
controllo  ai  sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai
commi  1  e  2  si  applicano indipendentemente dall'acquisizione del
collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";
    c)  nell'articolo  1, comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";
    d)   nell'articolo  2,  concernente  la  disciplina  dell'imposta
sostitutiva, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata
in  un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a
saldo  delle  imposte  sui redditi relative al periodo di imposta nel
quale  e'  stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto
le operazioni di fusione e scissione".
  2.   All'articolo   4,   comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia
di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito
di  imposta sugli utili societari, le parole: "la quota del 27,03 per
cento di dette plusvalenze" sono sostituite dalle seguenti: "la quota
del 48,65 per cento di dette plusvalenze".
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 si applicano alle
cessioni,  alle  permute ed ai conferimenti posti in essere a partire
dal  periodo  d'imposta  per il quale il termine per la presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi scade successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge e alle fusioni e scissioni
perfezionate,  ai  sensi  degli  articoli  2504-bis e 2504-decies del
codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.
  4.  Le  aziende  acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati
con il regime di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
8  ottobre  1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino
delle  imposte  sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento   di   aziende,   fusione,   scissione   e   permuta  di
partecipazioni,  si  considerano  possedute dal soggetto conferitario
anche  per  il  periodo  di  possesso  del  soggetto  conferente.  Le
partecipazioni   ricevute   dai   soggetti  che  hanno  effettuato  i
conferimenti  di  cui  al  periodo  precedente o le operazioni di cui
all'articolo  1  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in
regime   di   neutralita'   fiscale   si  considerano  iscritte  come
immobilizzazioni  finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti
i  beni  dell'azienda  conferita  o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
 
          Note all'art. 6:
              -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
          legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre  1997,  n.  249,  cosi'  come  modificati  dalla
          presente  legge, nonche' il testo dell'art. 4, comma 1, del
          medesimo d.lgs. n. 358/1997:
              "Art.  1  (Imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  da
          cessione  di  azienda o di partecipazioni di controllo o di
          collegamento).
              1.  Le  plusvalenze  realizzate mediante la cessione di
          aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e
          determinate  secondo  i  criteri  previsti dall'art. 54 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   possono   essere   assoggettate  ad  un'imposta
          sostitutiva  delle  imposte sui redditi, con l'aliquota del
          19  per cento. La presente disposizione non si applica alle
          plusvalenze  realizzate nei casi previsti dall'art. 125 del
          medesimo  testo  unico,  recante disposizioni in materia di
          tassazione   dei   redditi   delle  imprese  fallite  o  in
          liquidazione coatta.
              2.    L'opzione    per    l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  va  esercitata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  di  imposta  nel  quale  le  plusvalenze sono
          realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
          piu'   operazioni,   l'opzione  puo'  riguardare  anche  le
          plusvalenze derivanti da singole operazioni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          alle   plusvalenze   realizzate  mediante  la  cessione  di
          partecipazioni  di  controllo  o  di collegamento, ai sensi
          dell'art.  2359  del codice civile, contenente disposizioni
          in   materia  di  societa'  controllate  e  collegate,  che
          risultano   iscritte   come   tali  nelle  immobilizzazioni
          finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni
          all'investimento,  effettuate  ai  sensi  della  parte  IV,
          titolo  II,  capo  I,  del  decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n.  58,  con  cui  vengono  cedute partecipazioni di
          collegamento  ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile,
          ovvero  partecipazioni  che  comportano  per l'offerente la
          perdita  del  controllo  ai sensi del medesimo articolo, le
          disposizioni   di   cui   ai  commi  1  e  2  si  applicano
          indipendentemente  dall'acquisizione del collegamento o del
          controllo  da  parte  degli aderenti all'offerta. L'imposta
          sostitutiva  e'  applicata  con l'aliquota del 19 per cento
          sulle  plusvalenze  determinate secondo le disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4.  Qualora  le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
          realizzate  dalle  societa' di cui all'articolo 5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta  sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
          esercitano   l'opzione   nella  dichiarazione  dei  redditi
          indicata  nel  comma  2 e provvedono alla liquidazione e al
          versamento.".
              "Art. 2 (Disciplina dell'imposta sostitutiva).
              1.  L'imposta  sostitutiva  di  cui al presente decreto
          deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine
          previsto  per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte sui
          redditi  relative  al periodo di imposta nel quale e' stata
          realizzata  la  plusvalenza  ovvero  hanno avuto effetto le
          operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a
          titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con
          i  crediti  di  imposta  ovvero con le eccedenze di imposta
          risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  a
          periodi  di  imposta  precedenti  o  da quelle entro il cui
          termine   di   presentazione  devono  essere  effettuati  i
          versamenti  dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta
          sostitutiva  non  da' diritto al rimborso delle imposte sui
          redditi eventualmente gia' assolte.
              2.  L'imposta  sostitutiva  non  e'  deducibile ai fini
          delle imposte sui redditi.
              3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  ed il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          per le imposte sui redditi.".
              "Art.  4  (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra  i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono realizzo di
          plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
          deve  assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
          l'ultimo   valore   fiscalmente  riconosciuto  dell'azienda
          conferita   e   il  soggetto  conferitario  subentra  nella
          posizione  di  quello  conferente  in  ordine agli elementi
          dell'attivo  e  del  passivo  dell'azienda  stessa, facendo
          risultare  da  apposito  prospetto  di  riconciliazione, da
          allegare  alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
          bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
              2.-3. (Omissis).".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante "Disposizioni
          in  materia  di  imposta sostitutiva della maggiorazione di
          conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a
          norma dell'art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge
          23 dicembre   1996,  n.  662",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, S.O., cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   4   (Disposizioni   speciali)  -  1.  L'imposta
          sostitutiva  applicata  ai  sensi  del  decreto legislativo
          8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle
          imposte   sui   redditi  delle  operazioni  di  cessione  e
          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni,  e  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  applicata  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del
          decreto  legislativo recante la disciplina ai medesimi fini
          degli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione ordinaria
          della   variazione   in  aumento  del  capitale  investito,
          concorre  a  formare  l'ammontare  delle  imposte di cui ai
          commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui
          redditi.
              2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione  del comma 1, le
          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in
          applicazione  dell'art.  1  e  dell'art.  4,  comma  2, del
          predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai fini
          delle  imposte  sui  redditi delle operazioni di cessione e
          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  ai  sensi dell'art. 1,
          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la
          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi
          di  cui  al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera
          come    provento    non    assoggettato    a    tassazione,
          rispettivamente,  la  quota  del  48,65  per cento di dette
          plusvalenze  e quella del 48,65 per cento di detto reddito;
          per  le  societa'  quotate quest'ultima percentuale e' pari
          all'81,08 per cento.".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2504-bis  e
          2504-decies del Codice civile:
              "Art.  2504-bis  (Effetti della fusione). - La societa'
          che  risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
          diritti e gli obblighi delle societa' estinte.La fusione ha
          effetto  quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
          prescritte   dall'art.   2504.   Nella   fusione   mediante
          incorporazione  puo'  tuttavia  essere  stabilita  una data
          successiva.
              Per  gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
          numeri  5)  e  6),  possono  essere  stabilite  date  anche
          anteriori.".
              "Art.  2504-decies  (Effetti  della  scissione).  -  La
          scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto
          di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui
          sono   iscritte   le  societa'  beneficiarie;  puo'  essere
          tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso
          di  scissione  mediante costituzione di societa' nuove. Per
          gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e
          6), si possono stabilire date anche anteriori.
              Ciascuna  societa'  e'  solidalmente  responsabile, nei
          limiti  del  valore  effettivo del patrimonio netto ad essa
          trasferito  o rimasto, dei debiti della societa' scissa non
          soddisfatti dalla societa' a cui essi fanno carico.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992, n. 544, recante "Attuazione
          della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime
          fiscale  comune  da applicare alle fusioni, alle scissioni,
          ai  conferimenti  d'attivo  ed  agli altri scambi di azioni
          concernenti  societa'  di Stati membri diversi", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9:
              "Art.  1.1.  -  Le disposizioni del presente decreto si
          applicano:
                a)   alle   fusioni   tra  societa'  per  azioni,  in
          accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,
          cooperative  e  di  mutua  assicurazione,  enti  pubblici e
          privati   aventi   per   oggetto   esclusivo  o  principale
          l'esercizio   di   attivita'   commerciali,  residenti  nel
          territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati
          membri  della  Comunita'  economica europea, purche' non si
          considerino,   per   convenzione   in   materia  di  doppia
          imposizione   con   Stati   terzi,  residenti  fuori  della
          Comunita',  che  appartengano alle categorie indicate nella
          tabella  A  allegata  al  presente  decreto, da considerare
          automaticamente  aggiornata  in  conformita'  con eventuali
          modifiche  dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle
          Comunita'  europee  n.  90/434  del 23 luglio 1990, e siano
          sottoposti  a  una  delle  imposte indicate nella tabella B
          allegata  al  presente  decreto o ad altra che in futuro la
          sostituisca,  senza possibilita' di opzione, sempre che nel
          concambio  l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
          dei  soggetti  fusi  o  incorporati  non  superi il 10% del
          valore nominale della partecipazione ricevuta;
                b) alle   scissioni  attuate  mediante  trasferimento
          dell'intero  patrimonio  di uno dei soggetti indicati nella
          lettera  a)  a  due  o  piu' soggetti indicati nella stessa
          lettera,  preesistenti  o di nuova costituzione, alcuno dei
          quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
          quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
          dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti delle
          azioni  o  quote  di  ciascuno  dei soggetti beneficiari in
          misura  proporzionale  alle  rispettive  partecipazioni nel
          soggetto  scisso,  sempre che quest'ultimo o almeno uno dei
          beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che
          la  quota  di  patrimonio trasferita a ciascun beneficiario
          sia  costituita da aziende o complessi aziendali relativi a
          singoli   rami   dell'impresa  del  conferente  e  che  nel
          concambio  l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
          della societa' scissa non superi il 10% del valore nominale
          della partecipazione ricevuta;
                c) ai   conferimenti   di   aziende  o  di  complessi
          aziendali  relativi  a  singoli rami dell'impresa da uno ad
          altro  dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in
          Stati  diversi  della Comunita', sempre che uno dei due sia
          residente nel territorio dello Stato;
                d) alle  operazioni indicate nelle lettere precedenti
          tra  soggetti  di  cui  alla  lettera  a) non residenti nel
          territorio   dello   Stato,   con   riguardo  alle  stabili
          organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato oggetto delle
          operazioni stesse;
                e) alle  permute e ai conferimenti di azioni o quote,
          mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a)
          acquisti  o  integri  una  partecipazione  di controllo, ai
          sensi  dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in
          uno  dei  soggetti indicati nella stessa lettera, residente
          in  uno  Stato della Comunita' diverso da quello del primo,
          attribuendo  ai  partecipanti  proprie  azioni  o  quote in
          cambio  di  quelle ricevute in permuta o conferimento ed un
          eventuale  conguaglio  in  danaro  non superiore al 10% del
          valore  nominale  delle suddette azioni o quote, sempre che
          alcuno  dei  partecipanti  che  effettuano  il  cambio  sia
          residente    nel   territorio   dello   Stato   ovvero   la
          partecipazione   scambiata  sia  relativa  ad  una  stabile
          organizzazione  nel  territorio  dello Stato di un soggetto
          indicato nella lettera a).".