Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.
   505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni
                            qualificate)

  1.  All'articolo  8,  comma  4, del decreto legislativo 23 dicembre
1999,  n.  505,  il  primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "Le
disposizioni  di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di
investimento  collettivo  che  abbiano  meno  di 100 partecipanti, ad
eccezione  del  caso  in cui le quote o azioni dei predetti organismi
detenute   dagli   investitori  qualificati,  diversi  dalle  persone
fisiche,  siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori
qualificati   i  soggetti  indicati  nel  regolamento  di  attuazione
previsto   dall'articolo  37  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
 
          Nota all'art. 7:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  Decreto
          legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante "Disposizioni
          integrative  e  correttive  dei d.lgs. 2 settembre 1997, n.
          314,  d.lgs.  21 novembre  1997, n. 461, d.lgs. 18 dicembre
          1997, n. 466, e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia
          di    redditi   di   capitale,   di   imposta   sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio  e di redditi di lavoro
          dipendente",    pubblicato    nella    Gazzetta   Ufficiale
          31 dicembre 1999, n. 306, S.O., cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  8  (Fondi comuni che investono in partecipazioni
          qualificate). - 1. Sulla parte del risultato della gestione
          maturato  in  ciascun  anno  riferibile alle partecipazioni
          qualificate   detenute   dagli  organismi  di  investimento
          collettivo  disciplinati  dall'art.  8, commi da 1 a 4, del
          decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, l'imposta
          sostitutiva  e'  dovuta  nella  misura del 27 per cento. Il
          risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
          delle  partecipazioni  qualificate  alla  fine dell'anno al
          lordo  dell'imposta  sostitutiva accantonata, aumentato dei
          corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni,
          il  valore  delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il
          costo  o  valore di acquisto delle partecipazioni aumentato
          di  ogni  onere  ad  esse  relativo,  con  esclusione degli
          interessi passivi.
              2.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 1, si
          considera  qualificata ogni partecipazione al capitale o al
          patrimonio  con  diritto  di voto di societa' o enti di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettere  a) e d), del testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          superiore  al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate
          su  mercati  regolamentati,  ovvero al 50 per cento, per le
          altre  partecipazioni.  Nel computo delle predette aliquote
          si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli,
          che  consentono  di acquistare partecipazioni al capitale o
          al patrimonio con diritto di voto.
              3.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 9, commi
          2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi
          delle  partecipazioni  agli  organismi  di  cui  al comma 1
          assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al
          risultato  della  gestione  soggetto ad imposta sostitutiva
          nella  misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta
          nella  misura  del  36,98  per  cento  del  loro importo. I
          proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta
          nella  misura  del  15 per cento e del 36,98 per cento sono
          determinati  distintamente; nel prospetto predisposto dalla
          societa'  di  gestione  sono  indicati  separatamente,  per
          ciascuna  quota o azione emessa, i risultati della gestione
          maturati   dall'inizio   dell'anno  al  netto  dell'imposta
          sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e
          del 27 per cento.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 3 si
          applicano  agli  organismi  di  investimento collettivo che
          abbiano  meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in
          cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli
          investitori  qualificati,  diversi  dalle  persone fisiche,
          siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori
          qualificati   i   soggetti   indicati  nel  regolamento  di
          attuazione  previsto dall'art. 37 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La societa' di
          gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in
          suo  possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno
          la  sussistenza  della  condizione  di  cui  al  precedente
          periodo.  Il  superamento del limite ha effetto dal periodo
          d'imposta successivo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000.".