Art. 8.
              (Conferimenti di beni o aziende a favore
                  di centri di assistenza fiscale)

  1.  Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei
centri  di  assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del
decreto   legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di  modernizzazione  del  sistema di gestione delle dichiarazioni, si
considera  valore  di  realizzo quello attribuito alle partecipazioni
ricevute  in  cambio  dell'oggetto  conferito,  ovvero, se superiore,
quello  attribuito  all'azienda  o  ai beni conferiti nelle scritture
contabili   del  soggetto  conferitario.  Le  plusvalenze  realizzate
possono  essere  assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.
  2.  La  stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicabile
alle  plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami
di  azienda  effettuate  dalle  societa'  di  servizi il cui capitale
sociale  sia  posseduto  a  maggioranza assoluta dalle associazioni o
dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b),
c),  d),  e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei
confronti  dei  centri  di  assistenza  fiscale  di  cui  al medesimo
articolo.  Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo
le  disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n.
146.
 
          Note all'art. 8:
              -  Si riporta il testo dell'art. 32 del d.lgs. 9 luglio
          1997,  n.  241,  recante  "Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174, S.O.:
              "Art.  32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione dei
          centri  di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
          fiscale,  di  seguito  denominati  "Centri", possono essere
          costituiti dai seguenti soggetti:
                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da
          quelle  indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto del
          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari   al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa
          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla
          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture
          organizzate in almeno 30 province;
                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui
          alle   lettere   a)  e  b),  previa  delega  della  propria
          associazione nazionale;
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e   pensionati   od  organizzazioni  territoriali  da  esse
          delegate,   aventi  complessivamente  almeno  cinquantamila
          aderenti;
                e) sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  aventi  complessivamente almeno
          cinquantamila dipendenti;
                f) associazioni  di lavoratori promotrici di istituti
          di  patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.".
              - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 8 maggio
          1998,  n. 146, recante "Disposizioni per la semplificazione
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni  varie  di  carattere finanziario", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, S.O.:
              "Art.  25  (Disciplina tributaria della costituzione di
          societa' con contestuale conferimento di azienda). - 1. Nel
          caso  in  cui venga costituita una societa' con contestuale
          conferimento   dell'azienda   da   parte  dell'imprenditore
          individuale   in   applicazione   del  decreto  legislativo
          8 ottobre  1997, n. 358, il conferimento stesso e' soggetto
          alle  imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
          fissa;  l'imposta  comunale sull'incremento di valore degli
          immobili  compresi  nell'azienda  e' ridotta alla meta'. Il
          soggetto    passivo    puo'    richiedere   l'applicazione,
          alternativamente  alla  predetta  riduzione, di una imposta
          sostitutiva  di  quella  comunale sull'incremento di valore
          degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore
          complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 11, comma 3, del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.".