Art. 5.
                        (Attivita' formative)
   1.  Ai  fini  della  crescita  e  della promozione di un'effettiva
educazione  ambientale  in attivita' di protezione civile, lo Stato e
le   regioni   promuovono,  d'intesa,  l'integrazione  dei  programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
   2.  Le  regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione
di  corsi  di  carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di
soggetti  per  le  attivita' di previsione, prevenzione degli incendi
boschivi e lotta attiva ai medesimi.
   3.  Per  l'organizzazione  dei corsi di cui al comma 2, le regioni
possono  avvalersi  anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.