Art. 8.
                      (Aree naturali protette)
   1.  Il  piano  regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede
per   le   aree   naturali  protette  regionali,  ferme  restando  le
disposizioni  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, e successive
modificazioni,  un'apposita  sezione, definita di intesa con gli enti
gestori,  su  proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello
Stato.
   2.  Per  i  parchi  naturali  e le riserve naturali dello Stato e'
predisposto  un  apposito  piano dal Ministro dell'ambiente di intesa
con  le  regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito
il  Corpo  forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita
sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
   3.  Le  attivita'  di  previsione e prevenzione sono attuate dagli
enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in
assenza  di  questi,  dalle  province,  dalle comunita' montane e dai
comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
   4. Le attivita' di lotta attiva per le aree naturali protette sono
organizzate e svolte secondo le modalita' previste dall'articolo 7.
 
             Nota all'art. 8:
                 - La  legge  6  dicembre  1991,  n. 394, reca "Legge
          quadro sulle aree protette".