La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                  (Finalita' e oggetto della legge) 
   1. La Repubblica riconosce il valore sociale  dell'associazionismo
liberamente  costituito  e  delle  sue  molteplici   attivita'   come
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove
lo  sviluppo  in  tutte  le  sue  articolazioni  territoriali,  nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto  originale
al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale. 
   2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2,  3,  secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della  Costituzione,  detta  principi
fondamentali e norme per la  valorizzazione  dell'associazionismo  di
promozione sociale e stabilisce  i  principi  cui  le  regioni  e  le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche'
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni  statali  e  gli
enti locali nei medesimi rapporti. 
   3. La presente  legge  ha,  altresi',  lo  scopo  di  favorire  il
formarsi di nuove realta' associative e di consolidare  e  rafforzare
quelle gia'  esistenti  che  rispondono  agli  obiettivi  di  cui  al
presente articolo. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - I  testi  degli  articoli  2,  3,  secondo  comma, 4,
          secondo comma, 9 e 18 della Costituzione sono i seguenti:
              "Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i
          diritti  inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale".
              "Art.  3.  -  E' compito della Repubblica rimuovere gli
          ostacoli  di  ordine economico e sociale, che, limitando di
          fatto   la   liberta'   e   l'eguaglianza   dei  cittadini,
          impediscono   il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e
          l'effettiva    partecipazione   di   tutti   i   lavoratori
          all'organizzazione   politica,   economica  e  sociale  del
          Paese".
              "Art.  4.  -  Ogni  cittadino ha il dovere di svolgere,
          secondo  le  proprie  possibilita' e la propria scelta, una
          attivita'   o   una  funzione  che  concorra  al  progresso
          materiale o spirituale della societa'".
              "Art.  9.  -  La  Repubblica promuove lo sviluppo della
          cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica. Tutela il
          paesaggio   e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della
          Nazione".
              "Art.  18.  -  I  cittadini hanno diritto di associarsi
          liberamente,  senza  autorizzazione,  per fini che non sono
          vietati ai singoli dalla legge penale.
              Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che
          perseguono,  anche  indirettamente, scopi politici mediante
          organizzazioni di carattere militare.".