Art. 2. 
                (Associazioni di promozione sociale) 
   1.  Sono  considerate  associazioni  di  promozione   sociale   le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e
i loro coordinamenti o federazioni costituiti  al  fine  di  svolgere
attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalita' di lucro e nel pieno rispetto  della  liberta'  e  dignita'
degli associati. 
   2. Non sono considerate associazioni  di  promozione  sociale,  ai
fini e per gli effetti della presente legge, i partiti  politici,  le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori  di  lavoro,  le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati. 
   3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che  dispongono
limitazioni   con   riferimento   alle   condizioni   economiche    e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a  qualsiasi
titolo,  della  quota  associativa  o  che,  infine,  collegano,   in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni
o quote di natura patrimoniale.