Art. 4. 
                        (Risorse economiche) 
   1. Le associazioni  di  promozione  sociale  traggono  le  risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle  loro
attivita' da: 
   a) quote e contributi degli associati; 
   b) eredita', donazioni e legati; 
   c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di  enti
o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 
  d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 
   e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
   f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli  associati  e  a
terzi, anche attraverso lo svolgimento  di  attivita'  economiche  di
natura  commerciale,  artigianale  o  agricola,  svolte  in   maniera
ausiliaria e sussidiaria e  comunque  finalizzate  al  raggiungimento
degli obiettivi istituzionali; 
   g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
   h) entrate derivanti da  iniziative  promozionali  finalizzate  al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 
   i)  altre   entrate   compatibili   con   le   finalita'   sociali
dell'associazionismo di promozione sociale. 
   2. Le associazioni di promozione sociale sono  tenute  per  almeno
tre anni alla conservazione della documentazione,  con  l'indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse  economiche  di  cui  al
comma 1, lettere b), c), d), e), nonche', per le  risorse  economiche
di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e  alle  deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.