Art. 6. 
                          (Rappresentanza) 
   1. Le associazioni di promozione sociale  anche  non  riconosciute
sono rappresentate in giudizio dai  soggetti  ai  quali,  secondo  lo
statuto, e' conferita la rappresentanza legale. 
   2. Per le obbligazioni assunte  dalle  persone  che  rappresentano
l'associazione di promozione sociale i  terzi  creditori  devono  far
valere i loro diritti sul patrimonio  dell'associazione  medesima  e,
solo in  via  sussidiaria,  possono  rivalersi  nei  confronti  delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.