IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione,
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera del
deputati;
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente  commissione  parlamentare del Senato della Repubblica, ai
sensi  dell'art.  2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
decorso  in  data  11  agosto  2000  senza  la pronuncia del predetto
parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del
Ministro dell'interno;


                                EMANA
                       il seguente regolamento

                               Art. 1
               Ufficio ed ufficiale dello stato civile

  1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
  2.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a
norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
  3.  Le  funzioni  di  ufficiale  dello  stato civile possono essere
delegate  ai  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del comune, previo
superamento  di  apposito corso, o al presidente della circoscrizione
ovvero  ad  un  consigliere  comunale  che  esercita  le funzioni nei
quartieri  o  nelle  frazioni,  o  al  segretario  comunale.  Per  il
ricevimento  del  giuramento  di  cui  all'articolo  10 della legge 5
febbraio  1992,  n.  91,  e  per  la  celebrazione del matrimonio, le
funzioni  di  ufficiale  dello  stato  civile possono essere delegate
anche  a  uno  o  piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani  che  hanno  i  requisiti  per  la  elezione  a  consigliere
comunale.
 
          AVVERTENZA

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo.

          - Per il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio
            1997, n. 127, vedasi nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:

          - Si  riporta l'art. 87 della Costituzione della Repubblica
            italiana:
             "Art.  87.  Il  Presidente  della  Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             "2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
             Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 12 e 13, della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
             "12.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore:
          della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

          a) riduzione  e  semplificazione  dei  registri dello stato
             civile:
          h) eliminazione  o  riduzione delle fasi procedimentali che
             si  svolgono  tra  uffici  di  diverse amministrazioni o
             della medesima amministrazione:
          c) eliminazione,    riduzione   e   semplificazione   degli
             adempimenti  richiesti  al cittadino in materia di stato
             civile:
          d) revisione  delle  competenze  e  dei  procedimenti degli
             organi  della  giurisdizione  volontaria  in  materia di
             stato civile;
          e) riduzione   dei   termini   per   la   conclusione   dei
             procedimenti:
          f) regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
             che  si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
             diversi uffici della medesima amministrazione;
          g) riduzione  del  numero  di procedimenti amministrativi e
             accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
             medesima  attivita',  anche  riunendo in una unica fonte
             regolamentare,  ove  cio' non ostacoli la conoscibilita'
             normativa,  disposizioni  provenienti  da fonti di rango
             diverso,  ovvero  che  richiedano particolari procedure,
             fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
             stesse.

             "13.  Sullo  schema di regolamento di cui al comma 12 le
          Commissioni  parlamentari  si esprimono entro trenta giorni
          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
          emanato  anche  in  mancanza  del parere ed entra in vigore
          novanta  giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale".
             Il   regio   decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  reca:
          "Ordinamento dello stato civile".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materia  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
             "3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre  alla  Conferenza  unificata, anche su richiesta
          delle  autonomie  regionali e locali, ogni altro oggetto di
          preminente  interesse comune delle regioni, delle province,
          dei comuni e delle comunita' montane.".

          Nota all'art. 1:

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della  legge 5
          febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
             "Art.   10   -   1.  Il  decreto  di  concessione  della
          cittadinanza  non  ha  effetto  se  la  persona  a  cui  si
          riferisce  non  presta,  entro  sei mesi dalla notifica del
          decreto   medesimo,   giuramento   di  essere  fedele  alla
          Repubblica  e di osservare la Costituzione e le leggi dello
          Stato".