Art. 2
                        (Delega di funzioni)

   1.  Il  conferimento  della  delega  non  priva  il  sindaco della
titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
   2.  La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al
segretario  comunale  deve  essere  conferita  con  provvedimento del
sindaco  da  comunicare  al prefetto e resta valida sino a quando non
viene revocata.
   3.  La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale
o  parziale  delle  funzioni e non richiede accettazione. Il delegato
puo'  rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal
sindaco.  La  rinuncia  ha  effetto  dopo trenta giorni se entro tale
termine non viene respinta.
   4.  La  delega  conferita a soggetti diversi da quelli indicati al
comma  2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo'
formare  oggetto  di  rinuncia  con  atto  indirizzato al sindaco che
produce  i  suoi  effetti  dal  giorno  successivo  a  quello del suo
ricevimento.
   5.  Il  sindaco  puo'  revocare la delega. La revoca e la rinuncia
sono comunicate al prefetto.
   6.  Avverso  l'atto  che  respinge  la rinuncia l'interessato puo'
presentare,   entro   10   giorni   dal  ricevimento  della  relativa
comunicazione, ricorso al prefetto.