Art. 2 (Delega di funzioni) 1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile. 2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata. 3. La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato puo' rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta. 4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo' formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. 5. Il sindaco puo' revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto. 6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato puo' presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.