Art. 3
                          (Uffici separati)

   1.   I  comuni  possono  disporre,  anche  per  singole  funzioni,
l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
   2.  Gli  uffici  separati  dello  stato civile vengono istituiti o
soppressi  con  deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto
e' trasmesso al prefetto.