Art. 4
                        (Corsi di formazione)

   1.  I  corsi  di  cui  all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e
disciplinati  con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita
l'Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani  e  l'Associazione
nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
   2.  Fino  alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco
puo'  delegare  le  funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro
che,  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno
svolto  per  almeno  cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato
civile  ovvero  le  hanno  svolte  per  un periodo inferiore ed hanno
frequentato  uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati
dal Ministero dell'interno.
   3.  Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del
comune  puo'  essere  delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale
dello stato civile.