Art. 4 (Corsi di formazione) 1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile. 2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco puo' delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell'interno. 3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune puo' essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.