Art. 10.
1.  All'articolo  366,  comma  1,  del  codice di procedura penale e'
aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Il difensore ha facolta' di
esaminare  le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se
si tratta di documenti, di estrarne copia".
2.  Il  comma  2  dell'articolo 366 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"2.  Il  pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per
gravi  motivi,  che  il  deposito  degli  atti indicati nel comma 1 e
l'esercizio  della  facolta'  indicata nel terzo periodo dello stesso
comma  siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del
difensore,  per  non  oltre  trenta  giorni.  Contro  il  decreto del
pubblico  ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore
possono  proporre  opposizione  al  giudice,  che  provvede  ai sensi
dell'articolo 127".
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art.  366,  del  codice  di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  366  (Deposito  degli  atti cui hanno diritto di
          assistere  i  difensori).  -  1.  Salvo  quanto previsto da
          specifiche  disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
          pubblico  ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il
          difensore  ha  diritto  di assistere, sono depositati nella
          segreteria  del  pubblico  ministero  entro il terzo giorno
          successivo  al  compimento  dell'atto,  con facolta' per il
          difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni
          successivi.  Quando non e' stato dato avviso del compimento
          dell'atto,   al   difensore  e'  immediatamente  notificato
          l'avviso  di  deposito e il termine decorre dal ricevimento
          della  notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare
          le  cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se
          si tratta di documenti, di estrarne copia.
              2.  Il  pubblico  ministero, con decreto motivato, puo'
          disporre,  per  gravi  motivi,  che  il deposito degli atti
          indicati  nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata
          nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza
          pregiudizio  di ogni altra attivita' del difensore, per non
          oltre   trenta  giorni.  Contro  il  decreto  del  pubblico
          ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore
          possono  proporre  opposizione  al giudice, che provvede ai
          sensi dell'art. 127.".