Art. 11.
1.  Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
                           "Titolo VI-bis.
                      INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Art.  391-bis.  - (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione
di   informazioni   da   parte   del   difensore).   -  1.  Salve  le
incompatibilita'  previste  dall'articolo  197, comma 1, lettere c) e
d),   per   acquisire   notizie   il  difensore,  il  sostituto,  gli
investigatori  privati  autorizzati  o  i  consulenti tecnici possono
conferire  con  le  persone in grado di riferire circostanze utili ai
fini  dell'attivita'  investigativa.  In  questo caso, l'acquisizione
delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2.  Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone
di  cui  al  comma  1  una  dichiarazione  scritta  ovvero di rendere
informazioni   da   documentare   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 391-ter.
3.  In  ogni  caso,  il  difensore,  il  sostituto, gli investigatori
privati  autorizzati  o  i  consulenti  tecnici  avvertono le persone
indicate nel comma 1:
a) della propria qualita' e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni
o  assumere  informazioni  indicando,  in tal caso, le modalita' e la
forma di documentazione;
c)  dell'obbligo  di  dichiarare  se  sono  sottoposte  ad indagini o
imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per
un reato collegato;
d)   della   facolta'   di   non  rispondere  o  di  non  rendere  la
dichiarazione;
e)  del  divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilita' penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone gia' sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero   non   possono  essere  richieste  notizie  sulle  domande
formulate o sulle risposte date.
5.  Per  conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
una   persona   sottoposta   ad  indagini  o  imputata  nello  stesso
procedimento,  in  un procedimento connesso o per un reato collegato,
e'  dato  avviso,  almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la
cui  presenza  e' necessaria. Se la persona e' priva di difensore, il
giudice,  su richiesta del difensore che procede alle investigazioni,
dispone  la  nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo
97.
6.  Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione
di  una  delle  disposizioni  di  cui ai commi precedenti non possono
essere  utilizzate.  La  violazione  di tali disposizioni costituisce
illecito  disciplinare  ed  e'  comunicata  dal  giudice  che procede
all'organo titolare del potere disciplinare.
7.  Per  conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona   detenuta,   il   difensore   deve   munirsi   di  specifica
autorizzazione  del  giudice  che procede nei confronti della stessa,
sentiti   il   suo   difensore   ed   il  pubblico  ministero.  Prima
dell'esercizio   dell'azione  penale  l'autorizzazione  e'  data  dal
giudice  per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena
provvede il magistrato di sorveglianza.
8.  All'assunzione  di  informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9.   Il   difensore  o  il  sostituto  interrompono  l'assunzione  di
informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona
non  sottoposta  ad  indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle
quali   emergano  indizi  di  reita'  a  suo  carico.  Le  precedenti
dichiarazioni  non possono essere utilizzate contro la persona che le
ha rese.
10.  Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell'attivita' investigativa abbia esercitato la facolta' di cui alla
lettera  d)  del  comma  3,  il  pubblico ministero, su richiesta del
difensore,  ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla
richiesta  medesima.  Tale  disposizione non si applica nei confronti
delle   persone  sottoposte  ad  indagini  o  imputate  nello  stesso
procedimento  e  nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o
imputate   in   un   diverso   procedimento  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo  210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore
che  per  primo  formula  le  domande.  Anche  con  riferimento  alle
informazioni  richieste  dal  difensore  si applicano le disposizioni
dell'articolo 362.
11.  Il  difensore,  in alternativa all'audizione di cui al comma 10,
puo'  chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione
della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la
facolta'  di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
Art.   391-ter.   -   (Documentazione  delle  dichiarazioni  e  delle
informazioni).  - 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo
391-bis, sottoscritta dal dichiarante, e' autenticata dal difensore o
da  un  suo  sostituto,  che  redige  una  relazione nella quale sono
riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalita' e quelle della persona che ha rilasciato la
dichiarazione;
c)  l'attestazione  di  avere  rivolto  gli avvertimenti previsti dal
comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione e' allegata alla relazione.
3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 391-bis sono
documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi
per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si
osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo,
in quanto applicabili.
Art.   391-quater.  -  (Richiesta  di  documentazione  alla  pubblica
amministrazione).
-  1.  Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i
documenti  in  possesso  della pubblica amministrazione e di estrarne
copia a sue spese.
2.  L'istanza  deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento o lo detiene stabilmente.
3.  In  caso  di  rifiuto  da parte della pubblica amministrazione si
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art.   391-quinquies.   -   (Potere   di  segretazione  del  pubblico
ministero).   -   1.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
all'attivita'  di  indagine,  il pubblico ministero puo', con decreto
motivato,  vietare  alle  persone  sentite di comunicare i fatti e le
circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto
non puo' avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1
alle  persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle
responsabilita'  penali  conseguenti  all'indebita  rivelazione delle
notizie.
Art.  391-sexies. - (Accesso ai luoghi e documentazione). - 1. Quando
effettuano  un  accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e
delle  cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire
rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il
difensore,  il  sostituto  e  gli  ausiliari  indicati  nell'articolo
391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalita' e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d)   l'indicazione   degli   eventuali   rilievi   tecnici,  grafici,
planimetrici,  fotografici  o  audiovisivi  eseguiti, che fanno parte
integrante  dell'atto  e  sono  allegati  al  medesimo. Il verbale e'
sottoscritto dalle persone intervenute.
Art.  391-septies.  -  (Accesso  ai  luoghi  privati  o non aperti al
pubblico).  -  1.  Se  e'  necessario accedere a luoghi privati o non
aperti  al  pubblico  e  non  vi  e'  il  consenso  di  chi  ne ha la
disponibilita', l'accesso, su richiesta del difensore, e' autorizzato
dal  giudice,  con  decreto  motivato  che  ne  specifica le concrete
modalita'.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente e' avvertita della
facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3.  Non  e'  consentito  l'accesso  ai  luoghi  di  abitazione e loro
pertinenze,  salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri
effetti materiali del reato.
Art.  391-octies.  -  (Fascicolo del difensore). - 1. Nel corso delle
indagini  preliminari  e  nell'udienza preliminare, quando il giudice
deve  adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il
difensore  puo'  presentargli  direttamente  gli  elementi di prova a
favore del proprio assistito.
2.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari  il  difensore che abbia
conoscenza  di  un  procedimento  penale puo' presentare gli elementi
difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche' ne tenga
conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale
non e' previsto l'intervento della parte assistita.
3.  La  documentazione  di  cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il
difensore  ne  richiede  la  restituzione,  in copia, e' inserita nel
fascicolo del difensore, che e' formato e conservato presso l'ufficio
del  giudice  per  le  indagini  preliminari. Della documentazione il
pubblico  ministero puo' prendere visione ed estrarre copia prima che
venga  adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il
loro  intervento.  Dopo  la  chiusura  delle  indagini preliminari il
fascicolo del difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo
433.
4.  Il difensore puo', in ogni caso, presentare al pubblico ministero
gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art.   391-nonies.  -  (Attivita'  investigativa  preventiva).  -  1.
L'attivita'   investigativa   prevista   dall'articolo  327-bis,  con
esclusione  degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento
dell'autorita'  giudiziaria,  puo'  essere svolta anche dal difensore
che  ha  ricevuto apposito mandato per l'eventualita' che si instauri
un procedimento penale.
2. Il mandato e' rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene
la  nomina  del  difensore  e  l'indicazione  dei  fatti  ai quali si
riferisce.
Art.    391-decies.   (Utilizzazione   della   documentazione   delle
investigazioni  difensive).  -  1.  Delle  dichiarazioni inserite nel
fascicolo  del  difensore  le  parti  possono  servirsi a norma degli
articoli 500, 512 e 513.
2.   Fuori  del  caso  in  cui  e'  applicabile  l'articolo  234,  la
documentazione   di   atti   non  ripetibili  compiuti  in  occasione
dell'accesso   ai   luoghi,   presentata  nel  corso  delle  indagini
preliminari  o  nell'udienza  preliminare,  e' inserita nel fascicolo
previsto dall'articolo 431.
3.  Quando  si  tratta  di  accertamenti  tecnici  non ripetibili, il
difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per
l'esercizio   delle   facolta'   previste,   in  quanto  compatibili,
dall'articolo  360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al
comma  2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla
polizia giudiziaria, ha facolta' di assistervi.
4.  Il  verbale  degli  accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e,
quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta' di assistervi,
la  documentazione  degli  atti  compiuti  ai  sensi del comma 2 sono
inseriti  nel  fascicolo  del  difensore e nel fascicolo del pubblico
ministero.  Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma
1, lettera c)".