Art. 12.
1.  All'articolo  409,  comma  2,  del codice di procedura penale, il
terzo   periodo   e'   sostituito   dal  seguente:  "Fino  al  giorno
dell'udienza  gli atti restano depositati in cancelleria con facolta'
del difensore di estrarne copia".
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  409  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
          archiviazione).  -  1.  Fuori  dei  casi  in  cui sia stata
          presentata   l'opposizione   prevista   dall'art.  410,  il
          giudice,   se   accoglie  la  richiesta  di  archiviazione,
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico    ministero.   Il   provvedimento   che   dispone
          l'archiviazione  e' notificato alla persona sottoposta alle
          indagini  se  nel corso del procedimento e' stata applicata
          nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
              2.  Se  non  accoglie la richiesta, il giudice fissa la
          data  dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa dare
          avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
          indagini  e  alla persona offesa dal reato. Il procedimento
          si  svolge  nelle  forme  previste  dall'art.  127. Fino al
          giorno   dell'udienza   gli   atti  restano  depositati  in
          cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia.
              3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
          comunicazione  al  procuratore  generale presso la corte di
          appello.
              4.  A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  se ritiene
          necessarie  ulteriori  indagini, le indica con ordinanza al
          pubblico  ministero  fissando il termine indispensabile per
          il compimento di esse.
              5.  Fuori  del  caso  previsto dal comma 4, il giudice,
          quando  non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
          con   ordinanza   che,  entro  dieci  giorni,  il  pubblico
          ministero  formuli  l'imputazione.  Entro  due giorni dalla
          formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
          l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
          le disposizioni degli articoli 418 e 419.
              6.  L'ordinanza  di  archiviazione  e'  ricorribile per
          cassazione  [c.p.p. 606] solo nei casi di nullita' previsti
          dall'art. 127, comma 5.".