Art. 13.
1.  All'articolo  419,  comma  3,  del codice di procedura penale, le
parole: "comunicato al pubblico ministero" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art.  419  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  419  (Atti  introduttivi).  -  1.  Il giudice fa
          notificare  all'imputato e alla persona offesa, della quale
          risulti  agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del
          giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
          di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
              2.   L'avviso   e'   altresi'  comunicato  al  pubblico
          ministero  e  notificato  al  difensore  dell'imputato  con
          avvertimento  della facolta' di prendere visione degli atti
          e  delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2 e di
          presentare memorie e produrre documenti.
              3.  L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la
          documentazione   relativa   alle   indagini   eventualmente
          espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
              4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci
          giorni  prima  della  data  dell'udienza.  Entro  lo stesso
          termine  e' notificata la citazione del responsabile civile
          e   della   persona   civilmente   obbligata  per  la  pena
          pecuniaria.
              5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e
          richiedere   il   giudizio   immediato   con  dichiarazione
          presentata  in  cancelleria,  personalmente  o  a  mezzo di
          procuratore  speciale,  almeno  tre giorni prima della data
          dell'udienza.  L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico
          ministero   e   alla   persona  offesa  dal  reato  a  cura
          dell'imputato.
              6.  Nel  caso  previsto  dal comma 5, il giudice emette
          decreto di giudizio immediato.
              7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena
          di nullita'.".