Art. 13. 1. All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "comunicato al pubblico ministero" sono soppresse.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 419 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 419 (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. 2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con avvertimento della facolta' di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti. 3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e' notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullita'.".