Art. 14.
1.  L'articolo  430  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente: "Art. 430 - (Attivita' integrativa di indagine del pubblico
ministero  e  del  difensore). - 1. Successivamente all'emissione del
decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore
possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento,
compiere  attivita'  integrativa  di  indagine, fatta eccezione degli
atti  per  i  quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del
difensore di questo.
2.  La  documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e'
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con
facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".