Art. 15.
1.  All'articolo  431,  comma  1, lettera c), del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dal difensore".
 
          Nota all'art. 15:
              - Il  testo  dell'art.  431  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   431  (Fascicolo  per  il  dibattimento).  -  1.
          Immediatamente  dopo l'emissione del decreto che dispone il
          giudizio,  il  giudice  provvede  nel contraddittorio delle
          parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
          una  delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova
          udienza,  non  oltre  il termine di quindici giorni, per la
          formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
          sono raccolti:
                a) gli  atti relativi alla procedibilita' dell'azione
          penale e all'esercizio dell'azione civile;
                b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla
          polizia giudiziaria;
                c) i  verbali  degli atti non ripetibili compiuti dal
          pubblico ministero e dal difensore;
                d) i    documenti   acquisiti   all'estero   mediante
          rogatoria   internazionale  e  i  verbali  degli  atti  non
          ripetibili assunti con le stesse modalita';
                e) i   verbali   degli  atti  assunti  nell'incidente
          probatorio;
                f) i  verbali  degli atti, diversi da quelli previsti
          dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
          internazionale  ai  quali  i  difensori sono stati posti in
          grado  di  assistere  e  di  esercitare  le  facolta'  loro
          consentite dalla legge italiana;
                g) il certificato generale del casellario giudiziario
          e gli altri documenti indicati nell'art. 236;
                h) il  corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
          qualora non debbano essere custoditi altrove.
              2.   Le  parti  possono  concordare  l'acquisizione  al
          fascicolo   per  il  dibattimento  di  atti  contenuti  nel
          fascicolo    del    pubblico   ministero,   nonche'   della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva.".